Normativa e prassi

6 Settembre 2021

Integrazioni e interessi: nuovi codici per gli avvocati

Sono denominati “E105” e “E106” i due nuovi codici di tributo istituiti con la risoluzione n. 56 del 6 settembre 2021 per permettere il pagamento con modello F24 di integrazioni di contributi e relativi interessi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. In particolare i due codici, istituiti su richiesta della stessa Cassa forense, si riferiscono ai versamenti da effettuare per l’integrazione del contributo minimo soggettivo.

I codici, che si aggiungono a quelli già istituiti con la risoluzione n. 34 del 21 maggio e con la risoluzione n. 1 dello scorso 11 gennaio, scaturiscono dall’accordo ratificato dalla convenzione tra Cassa forense e Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, con la quale sono stati resi possibili i versamenti alla Cassa tramite modello F24.
I due nuovi codici, operativi dal 15 settembre e richiesti dalla Cassa di previdenza degli avvocati con una nota del 14 luglio sono quindi denominati:

  • “E105” – “CASSA FORENSE – integrazione contributo minimo soggettivo (12 mesi)”
  • “E106” – “CASSA FORENSE – interessi integrazione contributo minimo soggettivo”

In fase di compilazione del modello F24 le causali vanno riportate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
  • nel campo “codice sede”, nessun valore;
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
Integrazioni e interessi: nuovi codici per gli avvocati

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