Normativa e prassi

10 Dicembre 2020

La bevanda a base di miscela di piante sconta l’Iva ridotta del 10 per cento

Sconta l’Iva ridotta del 10%, prevista dal punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la cessione dei preparati a base di miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie con altre sostanze (come ad esempio uno o più estratti di piante), che non siano destinati al consumo immediato ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane, in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative, così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute. Questo, il contenuto della risposta n. 579/E del 10 dicembre 2020.

La richiesta di chiarimenti su quale sia la corretta aliquota Iva da applicare al nuovo prodotto costituito da una miscela di piante e destinato al mercato italiano arriva dalla casa produttrice che, nella istanza di interpello, fa presente che l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata discende dall’inquadramento doganale del prodotto.
In proposito l’istante ha preventivamente acquisito il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardante la nomenclatura combinata doganale del prodotto in esame.

L’Agenzia delle entrate, preso atto della normativa e della documentazione di prassi descritta dalla società istante, ricorda che per le cessioni di “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove(v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ” il n. 80) della Tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10 per cento.
Inoltre, la circolare n. 32/2010 stabilisce che, al fine di individuare l’aliquota Iva in concreto applicabile alle cessioni del prodotto, la società interessata debba preventivamente acquisire il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli circa la nomenclatura combinata doganale del prodotto in commento.
E così ha agito l’istante che ha prodotto, tra l’altro, il suddetto parere in cui l’Adm afferma che “In considerazione della composizione dichiarata e sulla base dell’analisi chimica del prodotto, tenuto conto della destinazione d’uso del bene, si ritiene che la merce possa essere classificata alla sottovoce Taric 2106 9092 60. In applicazione infatti delle note esplicative del sistema armonizzato tra i prodotti compresi nella sottovoce SA 2106 90 al punto 14) ci si riferisce a “i miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie o di piante o parti di piante, semi o frutta di una o più specie mescolati con altre sostanze (ad es. es. con uno o più estratti di piante), che non siano destinati al consumo immediato ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative), così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute”.
Quindi, in base alla completa documentazione prodotta, l’Agenzia ritiene che alla cessione del prodotto descritto, sia applicabile l’aliquota ridotta del 10%, di cui al punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

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