Normativa e prassi

10 Dicembre 2020

Bollo virtuale su e-fatture: 3 domande, 1 sola risposta

Con la consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia scioglie i dubbi relativi a quanto disposto dall’articolo 12-novies del Dl n. 34/2019 (il decreto “Crescita”), e in particolare:
1) in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, in relazione alla quale è commessa la violazione?
2) per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio (Sdi) la norma, tra l’altro, prevede che “in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia comunica al contribuente l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo“. La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997?
3) la sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi può essere ravveduta? E se sì:
– le riduzioni si applicano alle diverse misure sanzionatorie?
– il ravvedimento è inibito dalla ricezione della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate informa il contribuente dell’ammontare dell’imposta, della sanzione ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti?

Tante domande, una sola risposta.
L’Agenzia, premettendo che ancora non è stato emanato il decreto Mef di attuazione delle disposizioni, “comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo“, risponde passo passo.

Quesito 1)
L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria“. L’imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47)“.
L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:
-mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee)
-con le modalità virtuali (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici)
-con le modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
Riguardo la sanzione applicabile, l’Agenzia richiama il paragrafo 7 della circolare n. 16/2015, in base al quale ove il Bollo è assolto:
– con contrassegno, “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta” (articolo 25, comma 1, del Dpr n. 642/1972)
– con modalità diverse dal contrassegno, “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo” (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997).
L’Agenzia precisa che quest’ultima sanzione, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa, è comunicata dall’Agenzia con l’eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, e agli interessi, ed è ridotta ad un terzo se il contribuente effettua il versamento, regolarizzando la violazione, in caso di omissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso contrario, in cui il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni, il competente ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.

Quesito 2)
L’Agenzia, confermando la soluzione ipotizzata dal contribuente, precisa che la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo,  è pari:
– al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
– al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Quesito 3)
L’Agenzia ritiene che:
– la sanzione in argomento è ravvedibile (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e la misura su cui applicare le riduzioni va individuata secondo le regole dettate al punto precedente
– la comunicazione con la quale l’amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di avvalersi della facoltà di ravvedersi.

Bollo virtuale su e-fatture: 3 domande, 1 sola risposta

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