Normativa e prassi

10 Dicembre 2020

Riqualificazione dell’illuminazione: Iva ridotta, ma credito incedibile

Iva al 10% per la società che porta a termine interventi di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di illuminazione di un condominio e di singole unità immobiliari, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzarli. Ma niente cessione della detrazione per i clienti. Dal 1° gennaio 2020, per tali lavori, l’opzione non esiste più, in quanto il comma 3-ter dell’articolo 10 del Dl n. 34/2019, che aveva previsto questa possibilità anche per gli “interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia…” (lettera h), articolo 16-bis, comma 1, Tuir) è stato abrogato dall’ultima legge di bilancio (la n. 160/2019).

In sintesi, è ciò che afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 576 del 10 dicembre 2020, fornita a una società che voleva conoscere la corretta aliquota Iva da applicare agli accennati interventi (da realizzare tramite appalti o diretta posa in opera) e se fosse possibile per i clienti optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante sule spese sostenute in relazione agli stessi interventi.

Risolto prontamente quest’ultimo quesito, l’Agenzia, riguardo all’applicazione dell’Iva agevolata, ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In particolare, la norma di riferimento è l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999, secondo cui godono dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, come attualmente definiti dalle lettere a) e b) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.
L’agevolazione in argomento, dopo una serie di proroghe, è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012.

Poi, sul fronte della prassi, richiama la circolare n. 15/2018, nella quale ha precisato che “la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera” e che “qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione“. Qualora, invece, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.
 
In sostanza, afferma l’Agenzia, che i lavori descritti dall’istante, cioè:
1. la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti
2. lo smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire
3. i servizi logistici
4. il rilascio di dichiarazione di conformità dove previsto
5. il progetto per l’ampliamento dell’impianto elettrico per l’illuminazione di sicurezza
6. lo studio illuminotecnico relativo all’illuminazione generale e di emergenza,
rientrano nell’ambito di applicabilità dell’aliquota agevolata, in quanto sono chiaramente riconducibili alle casistiche contemplate nell’articolo 7 della legge n. 488/1999, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per il relativo svolgimento (contratto di appalto o fornitura di beni con posa in opera).
 

Riqualificazione dell’illuminazione: Iva ridotta, ma credito incedibile

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