Attualità

26 Ottobre 2020

Bonus mobilità: dal 3 novembre rimborsi e sconti diventano realtà

L’agevolazione prevista dal Dl “Rilancio”, per dare una spinta alla mobilità sostenibile attraverso l’acquisto di mezzi di spostamento non inquinanti che contribuiscono a decongestionare il traffico dei grandi centri urbani, come le biciclette (non per niente il beneficio è conosciuto anche come bonus bici), prende forma. Dal prossimo 3 novembre, infatti, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nell’area dedicata “Bonus mobilità 2020” sarà aperta anche agli acquirenti la piattaforma web, già operativa dal 19 ottobre per la registrazione degli esercenti del settore. La registrazione da parte dei negozianti sulla piattaforma del buono mobilità, infatti, è necessaria per partecipare al programma delle agevolazioni.

A partire da questa data, chi ha già comprato un mezzo (entro il 2 novembre) potrà chiedere il rimborso sul prezzo della quota agevolata presentando la fattura o lo scontrino parlante. Chi, invece, non ha ancora effettuato l’acquisto, dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 potrà acquistare beni e servizi esclusivamente presso gli esercenti accreditati, il cui elenco è disponibile sull’applicazione web e chiedere la generazione del “buono mobilità” da utilizzare per ottenere lo sconto presso l’esercente prescelto tra coloro che si sono registrati sul sito ad hoc. In pratica, i cittadini che hanno comprato in anticipo (dal 4 maggio e fino al giorno prima dall’attivazione dell’applicazione web) riceveranno il rimborso con un bonifico, quelli che lo faranno dopo si vedranno assegnato un “buono mobilità” da consegnare al negoziante accreditato, il quale sarà poi rimborsato dal ministero. Il tutto nei limiti delle risorse disponibili.

Stiamo parlando del bonus introdotto, in particolare, dall’articolo 229 del decreto “Rilancio” (vedi “Dl “Rilancio” a piccolo dosi – 16. Al via il bonus mobilità”) consistente in un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, per l’acquisto di biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike nuove o usate, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway).
Il contributo è valido anche per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli mediante autovetture): una modalità di spostamento che prevede l’uso di mezzi e veicoli “condivisi” messi a disposizione da operatori pubblici e privati, cioè i servizi di “sharing mobility” (ad esempio, scooter sharing e bike sharing) fruibili in numerose città d’Italia.
Non si possono acquistare accessori e/o componentistica (telai, ruote, motori elettrici, caschi, batterie, catene, lucchetti, eccetera).

Il buono mobilità può essere richiesto una sola volta e per l’acquisto di un solo bene e, fanno sapere dal ministero, va utilizzato entro 30 giorni dalla relativa generazione e comunque entro il 31 dicembre 2020, pena l’annullamento.

Infine, considerato che per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di Identità digitale), ricordiamo, a chi non ne fosse ancora sprovvisto, di attivarle al più presto, anche perché utili per l’accesso a tutta una serie di servizi online offerti dalla pubblica amministrazione.

Bonus mobilità: dal 3 novembre rimborsi e sconti diventano realtà

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto