23 Ottobre 2020
Consolidato interrotto e patent box: cosa fare per recuperare l’eccedenza
La risposta n. 498 del 23 ottobre 2020 illustra gli adempimenti dichiarativi da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile realizzato, a seguito della stipula dell’accordo “patent box”.
A sollecitare i chiarimenti, un’azienda che, negli anni 2015-2017, partecipava, come consolidata, assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale (articolo 117 e seguenti, Tuir), venuto meno nel 2018, a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria: dal 1° gennaio di quell’anno, la società è fuoriuscita dal gruppo.
La stessa, esercitando una nuova opzione, ha aderito, in qualità di capogruppo, a un nuovo consolidato, già dal 2018, con le società partecipate, già aderenti al precedente consolidato. Nell’anno in corso, ha siglato con il Fisco un accordo di ruling per la definizione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali (patent box – articolo 1, comma 37 e seguenti, legge n. 190/2014), in relazione ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019.
Per quanto riguarda gli ultimi due periodi d’imposta oggetto di accordo (2019 e 2018), l’Agenzia delle entrate concorda con la soluzione prospettata dalla società interpellante:
- per il 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello Redditi Sc 2020, che andrà presentato entro il prossimo 30 novembre
- per il 2018, è possibile presentare – entro lo stesso termine del 30 novembre 2020 – una dichiarazione integrativa a favore, sia della società (Redditi Sc 2019) sia del consolidato (modello Cnm 2019). L’eventuale credito emergente è utilizzabile subito in compensazione.
Invece, relativamente ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, per evidenziare le variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo, la società può integrare le proprie dichiarazioni e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello Cnm, in modo da far emergere la maggior eccedenza in capo all’ex consolidato. Tale credito, però, non è cedibile ai sensi dell’articolo 43-ter, Dpr 602/1973, mancando le condizioni richieste dalla disposizione normativa; infatti, il consolidato si è interrotto e la ex consolidante non fa più parte del gruppo.
In base a quanto previsto dall’articolo 124, comma 4, Tuir, è la ex controllante a poter disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne chiedere il rimborso o a utilizzarlo in compensazione.
A tal proposito, è il caso di ricordare che l’articolo 2, comma 8-bis, Dpr n. 322/1998, differenzia le modalità di utilizzo del credito emergente dalle dichiarazioni integrative in funzione del momento della loro presentazione:
- se l’integrativa è presentata entro i termini della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, il credito può essere subito compensato con debiti dello stesso periodo risultanti dalla dichiarazione presentata
- se l’integrativa è presentata oltre i termini della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, il credito può essere speso solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata l’integrativa. Lo stesso, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è presentata l’integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta.
La ex consolidante, se decide di chiedere il credito a rimborso, può cederlo alla società interpellante (articolo 43-bis, Dpr n. 602/1973).
Se, invece, vuole utilizzarlo in compensazione, può trasferire alla società una somma compensativa, pari all’eccedenza trattenuta; ciò, tra l’altro, impedisce che si generino plusvalenze tassabili in capo alla ex consolidante, qualora la società, a suo tempo, abbia fornito risorse finanziarie per assolvere i debiti prodotti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
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