4 Agosto 2026
Iva, registrazione unica Ue: pubblicate le norme attuative
Definite le regole tecniche della registrazione unica Iva. Obiettivo dell’Unione europea la semplificazione gli adempimenti per i trasferimenti di beni e lo scambio di dati tra gli Stati membri
La Commissione europea, lo scorso 27 luglio, ha adottato il regolamento Ue n. 2026/1869, al fine di supportare gli Stati membri, da un punto di vista tecnico ed amministrativo, nella realizzazione della Single Vat Registration (Svr), uno dei tre pilastri contenuti nel ViDA.
Le novità, contenute nel documento normativo comunitario, prevedono l’armonizzazione della registrazione, della rendicontazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, a seguito dell’ampliamento della portata dei regimi speciali Iva prevista dal Vat in the Digital Age package (ViDA), in particolare della direttiva Ue n. 2025/516.
La finalità dell’intervento è quella di continuare a garantire un funzionamento corretto, uniforme e sicuro di tutti i regimi speciali.
Verso a Single VAT Registration
Il ViDA, in vigore dal 14 aprile 2025, con vari interventi da attuare in progress nel corso dei prossimi anni, prevede un’ampia revisione della disciplina e del funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto, conformandola all’era digitale e agendo principalmente su tre pilastri:
- una rendicontazione digitale in tempo reale delle operazioni relative al commercio transfrontaliero, basata sulla fatturazione elettronica europea armonizzata
- l’obbligo per le piattaforme digitali, che facilitano i servizi nei settori del trasporto passeggeri e delle locazioni a breve termine, di riscuotere e versare l’imposta dovuta
- la realizzazione di “a single VAT registration across the EU” attraverso il VAT One Stop Shop.
Con riferimento al terzo pilastro, il ViDA ha previsto l’utilizzo dello sportello unico anche per i trasferimenti di beni propri.
Infatti, attualmente, se un soggetto passivo trasferisce beni propri verso un altro Stato membro, ad esempio nell’ambito dell’attività di commercio elettronico, deve registrarsi nei relativi Paesi comunitari a partire dai quali e verso i quali i prodotti sono trasferiti.
La Commissione europea, in linea con l’obiettivo di perseguire una registrazione Iva unica unionale, di limitare i casi in cui siano necessarie identificazioni multiple e di semplificare gli obblighi di conformità in materia di Iva, ha ricompreso detta fattispecie nell’applicazione del One Stop Shop.
Di conseguenza, la direttiva Ue n. 2025/516 ha introdotto, con effetto 1° luglio 2028, un’apposita nuova sezione nella direttiva Iva (rubricata Regime speciale per i trasferimenti di beni propri) al fine di prevedere un regime specificamente concepito per semplificare gli obblighi di conformità in materia di Iva associati a taluni trasferimenti di beni propri.
Un soggetto passivo che si avvale di tale sistema potrà registrarsi esclusivamente nel solo Stato membro di identificazione e presentare le dichiarazioni mensili per via elettronica con riferimento a tutti i Paesi comunitari.
La riforma, di conseguenza, consentirà di utilizzare un’unica posizione e un solo portale elettronico per adempiere agli obblighi fiscali.
Pubblicate le norme tecniche e riscritte le regole di trasmissione delle informazioni
Con l’intento di supportare tali modifiche da un punto di vista amministrativo e informatico è stato necessario approvare il regolamento Ue n. 2026/1869 per modificare il regolamento Ue n. 2020/194.
L’obiettivo è aggiornare le modalità di applicazione delle regole di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto per quanto concerne il regime speciale dello sportello unico. Nel dettaglio, sono stati rivisti i tracciati informatici relativi alla fase della registrazione e della dichiarazione.
L’intervento normativo, in generale, modifica le disposizioni applicabili ai diversi regimi speciali Iva (cosiddetti OSS non UE; OSS UE; IOSS; special scheme for transfers of own goods) intervenendo su più ambiti, attraverso:
- definizioni uniformi dei nuovi istituti
- procedure aggiornate di registrazione, anche mediante l’utilizzo dei dati già disponibili presso le Amministrazioni fiscali
- un rafforzamento dello scambio elettronico delle informazioni mediante registri comuni e messaggi elettronici relativi alle dichiarazioni Iva, comprese quelle prive di operazioni imponibili.
Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni tra Stati membri, il regolamento Ue n. 2020/194 prevede che queste avvengano mediante specifici allegati tecnici:
- Allegato I – elementi d’identificazione
- Allegato II – dati relativi allo status di soggetto passivo o di intermediario nel registro di uno stato membro d’identificazione
- Allegato III – dichiarazioni Iva.
La modifica più impattante in questo ambito, prevista del regolamento Ue n. 2026/1869, è quella che riguarda il nuovo regime speciale per “il trasferimento di beni propri” ove viene prevista una nuova colonna nell’Allegato I (colonna G) e nell’Allegato III (colonna F).
Le modifiche contenute del regolamento Ue n. 2026/1869 troveranno applicazione in due distinte fasi poiché alcune novità riferite ai dati di registrazione si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2027 mentre le principali modifiche agli obblighi di rendicontazione avranno effetto dal 1° luglio 2028.
Fonte: FiscoOggi
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