Analisi e commenti

4 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (1) spazio a cultura, arti e spettacolo

Esiste una grande varietà di donazioni che consentono di ottenere un’agevolazione fiscale. Il momento per usufruirne è l’appuntamento annuale con il modello 730 o il modello Redditi

La campagna dichiarativa è nel vivo. Fino al prossimo 30 settembre è possibile presentare il modello 730, mentre per Redditi Persone fisiche c’è tempo fino al 2 novembre.

L’annuale appuntamento con la dichiarazione dei redditi ricorda ai contribuenti non solo gli adempimenti da rispettare, ma anche la possibilità di recuperare una parte delle spese sostenute e di valorizzare fiscalmente alcune scelte effettuate nel corso dell’anno precedente. È il terreno delle agevolazioni fiscali, che possono assumere forme diverse: deduzioni dal reddito, detrazioni di imposta, crediti e altre misure previste dalla normativa.

Come ogni anno, l’Agenzia mette a disposizione una guida dettagliata – nella sezione L’Agenzia informa del sito web istituzionale – che illustra tutti i benefici fiscali e fornisce le indicazioni pratiche per fruirne in dichiarazione (si veda l’articolo: “Tutte le agevolazioni in dichiarazione, on line l’edizione 2026 della guida).

Nelle prossime settimane, con una serie di contributi su questa rivista, ci proponiamo di illustrare, con taglio operativo, alcune delle agevolazioni che è possibile indicare in dichiarazione, soffermandoci sia su quelle più comuni sia su voci meno frequenti, ma non per questo meno utili da conoscere.

In questo primo promemoria ci occupiamo delle erogazioni liberali effettuate a favore di enti dello spettacolo, di fondazioni operanti nel settore musicale e in genere di attività culturali e artistiche.

Le erogazioni liberali agevolate
Nel quadro della dichiarazione dei redditi 2026, le erogazioni liberali hanno un ruolo definito: si tratta di versamenti a titolo gratuito con cui il contribuente sostiene soggetti e attività specifici, che presentano un vantaggio fiscale poiché ritenuti meritevoli dalla legge.

Il campo di applicazione è ampio: sport dilettantistico, cultura, spettacolo, scuola, università, ricerca, Onlus, volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti del Terzo settore iscritti al Runts.

La guida dell’Agenzia delle entrate include anche contributi a istituzioni religiose, fondazioni e associazioni riconosciute, oltre a casi meno frequenti come le erogazioni al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, a trust o fondi speciali. Il beneficio fiscale può consistere in una detrazione d’imposta o in una deduzione dal reddito. Per ottenerlo, però, è necessario rispettare le regole previste: destinatario ammesso dalla norma, pagamento tracciabile e documentazione da conservare.

Le erogazioni per cultura, musica, arte e spettacolo
Nella sezione dedicata alle erogazioni liberali, una parte significativa riguarda il sostegno alla cultura e allo spettacolo. Il filo conduttore è comune alle altre agevolazioni: il legislatore riconosce un beneficio fiscale a chi contribuisce, con versamenti volontari, alla tutela e alla promozione di attività considerate di interesse pubblico. In queste ipotesi il vantaggio si traduce, di regola, in una detrazione dall’imposta, da indicare nei righi E8/E10 del modello 730 (e righi RP8/RP13 nel modello Redditi) con il codice previsto per ciascuna tipologia. Cambiano, però, i soggetti destinatari, le finalità ammesse e, in alcuni casi, i limiti entro cui il beneficio può essere calcolato.

Le erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
Ampio è il campo delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali e artistiche, da indicare in dichiarazione con il codice 26. In questa categoria rientrano i versamenti in denaro, ma anche le cessioni gratuite di beni, effettuati a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, nonché di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del ministro della Cultura. Sono ricomprese anche fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, oppure che organizzano e realizzano attività culturali sulla base di apposite convenzioni.

Il beneficio consiste in una detrazione del 19% dall’imposta lorda calcolata sul denaro erogato o sul valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir per le erogazioni in natura.

La detrazione spetta per interventi ben individuati:

  • acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni culturali (Dlgs n. 42/2004 e Dpr n. 1409/1963)
  • allestimento, in Italia o all’estero, di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di tali beni, studi, ricerche, catalogazioni, documentazioni e pubblicazioni collegate a beni culturali e ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali
  • il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione (articolo 15 comma 1, lettera h) del Tuir).

La guida chiarisce che l’agevolazione può riguardare anche le liberalità effettuate alle parrocchie per lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze, a condizione che si tratti di beni culturali tutelati. Non spetta, invece, per interventi su beni che non rientrano in questo perimetro, come le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.

Come detto, una peculiarità di questa voce è che la liberalità può avere a oggetto anche beni in natura. In tal caso, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento al valore normale del bene; per particolari categorie, come opere d’arte o gioielli, può essere necessaria la stima di un perito. Il donante deve inoltre acquisire una ricevuta del beneficiario con la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati e l’indicazione dei relativi valori.

Per queste erogazioni, la guida ricorda che in alternativa all’acquisizione di questa documentazione a supporto dell’agevolazione, dal 2012 il donante può ricorrere a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulle spese agevolate sostenute, che va presentata al ministero della Cultura. Il beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le liberalità ricevute entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Il preventivo di spesa vistato e trasmesso dalla Soprintendenza costituisce l’autorizzazione alla richiesta della detrazione (tutti i dettagli su questa procedura sono definiti nella circolare n. 222/2012 del ministero della Cultura).

La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni effettuate. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, inoltre, la detrazione deve essere coordinata con le nuove regole generali (Articolo 16 ter del Tuir) che limitano l’ammontare complessivo degli oneri detraibili, determinato in base all’ammontare del reddito e alla presenza di figli fiscalmente a carico (per approfondimenti si veda il paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda” della sezione della guida “Aspetti generali”) .

Resta, inoltre, fermo il meccanismo di riduzione per i redditi superiori a 120mila euro, fino all’azzeramento al raggiungimento di 240mila euro. Vanno considerate anche eventuali somme già indicate nella certificazione unica con il codice 26.

Attenzione, infine, al rapporto con l’Art bonus: la detrazione spetta solo per le liberalità che non rientrano nel credito d’imposta da indicare nel rigo G9 (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1).

Quanto ai pagamenti in denaro, servono strumenti tracciabili: versamento bancario o postale, carte, assegni bancari o circolari. Il contante esclude il beneficio. La documentazione deve consentire di individuare beneficiario, donante, modalità di pagamento e carattere liberale dell’operazione; in alcuni casi occorre anche il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza.

Le erogazioni alla fondazione “La Biennale di Venezia
Un’ulteriore voce riguarda le erogazioni liberali in denaro alla fondazione “La Biennale di Venezia”, da indicare con il codice 24. Si tratta di una previsione mirata, riferita a un soggetto specifico, che consente anche in questo caso di detrarre dall’imposta lorda il 19% dei versamenti effettuati a sostegno di una delle principali istituzioni culturali italiane.

La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo, considerando anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e gli altri redditi indicati nella guida. Nell’importo devono essere comprese anche eventuali erogazioni già indicate nella certificazione unica con lo stesso codice 24.

Anche in questo caso il pagamento deve essere tracciabile. Come per le altre liberalità, il contribuente deve conservare la documentazione del versamento. Servono la ricevuta bancaria o postale oppure, in caso di pagamento con carta, l’estratto conto da cui risulti il beneficiario. Se si utilizza un assegno, o se dai documenti non emerge chiaramente il beneficiario, occorre una ricevuta rilasciata dalla fondazione, dalla quale risultino anche il donante e la modalità di pagamento. In ogni caso, dalle ricevute deve essere evidente il carattere di liberalità del versamento.

Le erogazioni a favore degli enti dello spettacolo
Un’altra ipotesi riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti dello spettacolo, da indicare con il codice 27.

La detrazione, nella medesima misura del 19%, spetta per i versamenti effettuati a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Le somme devono essere destinate alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti, oppure alla produzione nei diversi settori dello spettacolo.

La guida richiama un aspetto importante: l’esclusività dell’attività svolta dal beneficiario. La detrazione non spetta, infatti, se il soggetto destinatario svolge anche altre attività, seppure collaterali (circolare n. 9/1986).

Il beneficio è calcolato su un importo massimo pari al 2% del reddito complessivo dichiarato, tenendo conto anche dei redditi indicati dalla guida ai fini del reddito di riferimento (redditi sottoposti a cedolare secca, all’imposta sostitutiva del regime forfetario, la quota di agevolazione Ace e le “mance” sottoposte a sostitutiva nel settore privato ricettivo e di ristorazione). Per i redditi superiori a 75mila euro operano inoltre le nuove regole generali sul limite complessivo degli oneri detraibili; resta fermo anche il meccanismo di riduzione della detrazione oltre 120mila euro, fino all’azzeramento a 240mila euro. Vanno incluse eventuali somme già presenti nella certificazione unica con il codice 27. Anche qui, infine, attenzione all’Art bonus: la detrazione spetta solo per le liberalità non ricomprese nel credito d’imposta da indicare nel rigo G9.

Le erogazioni alle fondazioni musicali
Chiude il quadro delle agevolazioni dedicate a cultura e spettacolo la voce relativa alle erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni operanti nel settore musicale, da indicare con il codice 28. Anche in questo caso la detrazione è pari al 19%, ma la disciplina presenta alcune particolarità. Il beneficio riguarda i versamenti effettuati a favore degli enti di prioritario interesse nazionale del settore musicale per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (Dlgs n. 367/1996 ).

La regola generale prevede che la detrazione sia calcolata su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo. Il limite sale però al 30% in alcune ipotesi specifiche:

  • per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della partecipazione dei privati
  • per i contributi alla gestione dell’ente nell’anno in cui viene pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per i tre periodi d’imposta successivi. In quest’ultimo caso, il contribuente deve assumere con atto scritto l’impegno a versare una somma costante per tre anni; se l’impegno non viene rispettato, le somme detratte indebitamente sono recuperate.

Anche per questa agevolazione, dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro devono coordinare la detrazione con il limite generale agli oneri detraibili, calcolato in base al reddito e ai figli a carico (Articolo 16 ter del Tuir).

Vanno inoltre considerate le eventuali somme già riportate nella certificazione unica con il codice 28. Resta poi il coordinamento con l’Art bonus: la detrazione spetta solo per le liberalità che non rientrano nel credito d’imposta da indicare nel rigo G9.

Quanto a pagamenti e documenti, vale la regola già vista: versamento tracciabile, niente contanti e ricevute idonee a dimostrare beneficiario, importo, modalità di pagamento e natura liberale dell’erogazione.

Per approfondire
Maggiori dettagli su queste detrazioni sono disponibili nella guida “Erogazioni liberali”, all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.

Continua


Fonte: FiscoOggi

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