23 Settembre 2026
Società tra professionisti o avvocati, ok agli utili ripartibili a consuntivo
La deroga prevista dalla disciplina del regime di trasparenza è applicabile soltanto per chi presta l’attività professionale, per le quote assegnate ai soci finanziatori valgono le regole ordinarie
Con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate chiarisce che le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta) costituite in forma di società semplice possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti anche dopo la chiusura dell’esercizio, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale possibilità, prevista espressamente dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, per le associazioni professionali, può essere, quindi, estesa anche a queste realtà organizzative, ma soltanto per la quota di reddito attribuibile ai soci che svolgono effettivamente l’attività professionale. Resta invece soggetta alle regole ordinarie la partecipazione agli utili dei soci non professionisti o finanziatori.
Il ragionamento dell’Agenzia parte dalle regole generali che disciplinano la tassazione delle società di persone e, in particolare, dal regime di trasparenza, previsto dall’articolo 5 del Tuir, in base al quale il reddito prodotto dalla società non viene tassato in capo all’ente, ma viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili.
La quota di reddito attribuita a ciascun socio dipende dalla sua partecipazione agli utili. Proprio per evitare possibili manovre finalizzate a spostare il reddito verso soggetti fiscalmente più convenienti, il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che eventuali quote di partecipazione agli utili diverse da quelle proporzionali ai conferimenti debbano risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata in data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Si tratta di una disposizione con una chiara finalità antielusiva, come chiarito con la risposta n. 116/2020 (vedi “Nuovo assetto societario nel 2019: per la dichiarazione vale il precedente”. L’Agenzia ricorda, infatti, che la predeterminazione delle quote serve a impedire che soci possano decidere soltanto a posteriori come distribuire il reddito dell’anno ormai concluso, scegliendo di attribuirne una parte maggiore al soggetto che, in quel momento, risulta fiscalmente meno gravato.
Accanto a questa regola generale esiste tuttavia una disciplina speciale destinata alle associazioni professionali.
L’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir prevede, infatti, che per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni le quote di partecipazione agli utili possano essere determinate non prima dell’inizio del periodo d’imposta, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione stessa.
È proprio su questa disposizione che si concentra il principio di diritto.
L’Amministrazione osserva che tale deroga riconosce una peculiarità tipica delle attività professionali: il contributo dei singoli associati non è necessariamente prevedibile all’inizio dell’anno e può essere valutato con precisione soltanto a consuntivo.
Nelle strutture professionali, infatti, il risultato economico dipende spesso dall’apporto concreto fornito dai singoli professionisti e una distribuzione degli utili stabilita in anticipo potrebbe non riflettere adeguatamente il contributo effettivamente prestato.
La ratio del comma 3, lettera c), è quella di consentire che la ripartizione del reddito avvenga sulla base dell’attività realmente svolta durante l’anno, permettendo una più corretta corrispondenza tra compenso e prestazione professionale.
Secondo l’Agenzia questa esigenza non riguarda soltanto le tradizionali associazioni professionali, ma anche le forme organizzative attraverso le quali vengono esercitate le professioni regolamentate, come le Società tra professionisti (Stp), disciplinate dall’articolo 10 della legge n. 183/2011, e le Società tra avvocati, previste dall’articolo 4-bis della legge professionale forense n. 247/2012.
Queste strutture consentono l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria, ma non modificano la natura del reddito prodotto né il ruolo determinante dell’apporto personale dei professionisti. Sotto il profilo sostanziale, pertanto, le esigenze che hanno giustificato la deroga prevista per le associazioni professionali continuano a sussistere anche quando l’attività viene esercitata attraverso una società semplice.
L’interpretazione adottata con il principio di diritto rappresenta, in pratica, un adeguamento interpretativo della norma del Tuir necessaria a causa dell’evoluzione dell’ordinamento professionale, considerato che le Stp e le Sta sono state introdotte soltanto con la legislazione del 2011 e del 2012.
L’Agenzia ritiene, in definitiva, che la disciplina prevista dall’articolo 5 del Tuir possa essere applicata anche alle Stp e alle Sta in forma di società semplice. Anche in tale ambito, però, la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili prima dell’inizio del periodo d’imposta può risultare non pienamente coerente con la necessità di valorizzare, “a consuntivo”, le prestazioni effettivamente rese da ciascun socio professionista nell’interesse della struttura comune, circostanza che giustifica, per le associazioni professionali, la deroga prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.
Tuttavia, la possibilità di determinare le quote di partecipazione agli utili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce un’eccezione alla regola generale e, proprio per questo motivo, non può essere applicata indiscriminatamente. Il principio di diritto precisa, infatti, che l’estensione della deroga riguarda esclusivamente i soci professionisti, cioè coloro che contribuiscono direttamente alla produzione del reddito attraverso la propria attività professionale.
Diversa è invece la posizione degli eventuali soci non professionisti o soci di capitale, la cui presenza è ammessa dalla disciplina delle Stp entro determinati limiti. Per costoro non viene meno la finalità antielusiva perseguita dall’articolo 5, comma 2, del Tuir. Di conseguenza, la loro quota di partecipazione agli utili deve continuare a essere stabilita preventivamente tramite atto precedente all’inizio dell’esercizio e non modificabile successivamente in funzione dei risultati conseguiti dalla società.
In concreto, nelle Società tra professionisti e nelle Società tra avvocati, le quote spettanti agli eventuali soci finanziatori devono essere determinate in anticipo secondo le regole ordinarie previste dal comma 2. Soltanto il reddito residuo potrà essere attribuito a consuntivo tra i soci professionisti sulla base del contributo effettivamente apportato da ciascuno durante l’anno.
Fonte: FiscoOggi
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