Normativa e prassi

23 Marzo 2026

L’affidatario dei servizi di estetica è tenuto a certificare i corrispettivi

Gli obblighi fiscali ricadono sul soggetto che esegue le prestazioni a nulla rilevando la circostanza che fra lui e il titolare dell’esercizio esiste un rapporto commerciale

Una società che gestisce un negozio in cui è presente un’area dedicata a servizi di estetica vuole affidare tali servizi a un operatore esterno, già suo partner commerciale per la vendita di prodotti. Questo operatore erogherà tutti i servizi estetici con personale qualificato, utilizzando i propri prodotti, sotto la guida di un direttore tecnico, con prenotazioni autonomamente gestite. La società vorrebbe incassare i corrispettivi dai clienti, emettere il documento commerciale a proprio nome, trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle entrate tramite il suo registratore telematico, occuparsi di tutti gli adempimenti Iva, pur non essendo lei a effettuare materialmente i servizi.

Chiede quindi se il titolare della Scia, cioè l’affidatario del servizio estetico, deve essere anche il soggetto tenuto alla certificazione e all’invio dei corrispettivi. L’Agenzia, con la risposta n. 83 del 23 marzo 2026 chiarisce che la certificazione e l’invio dei corrispettivi a spetta unicamente all’affidatario dei servizi di estetica.

L’Agenzia ricorda che l’obbligo di emettere la documentazione fiscale ricade su chi effettua materialmente il servizio. Infatti, in base all’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 e all’articolo 2 del Dlgs 127/2015, il soggetto che effettua la prestazione è tenuto a certificare i corrispettivi. Nel caso specifico, i servizi estetici sono effettuati esclusivamente da questo partner terzo, che utilizza personale, protocolli e prodotti propri.

In sostanza in base alla normativa vigente è l’operatore il soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, inclusi i vari adempimenti Iva, mentre la società richiedente non potrà emettere il documento commerciale a proprio nome. L’Agenzia, infatti, ribadisce che un soggetto esterno non può certificare corrispettivi per servizi che non eroga personalmente.

Il partner affidatario dell’attività di estetica, quindi, dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico intestato alla sua Partita Iva, emettere documenti commerciali a suo nome e adempiere ai relativi obblighi Iva.

In conclusione, l’Agenzia non ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla società istante in quanto, considerando che i servizi sono erogati dal soggetto affidatario dell’attività di estetica, di conseguenza deve essere lui a certificare i corrispettivi dotandosi di un proprio registratore telematico.

L’affidatario dei servizi di estetica è tenuto a certificare i corrispettivi

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