Normativa e prassi

23 Maggio 2025

Dispositivi di protezione e medici: le cessioni sono sempre a Iva ridotta

Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.

È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 141 del 23 maggio 2025, fornita a una società operante nel settore del commercio di articoli antinfortunistici e di protezione, che chiede se le cessioni di tali prodotti a clienti diversi (come aziende della grande distribuzione, grossisti e rivenditori) continuino a beneficiare dell’aliquota del 5%, anche quando non si tratta più di un’emergenza sanitaria in corso, e se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell’acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

Nel contesto normativo italiano, come accennato, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5% sui beni necessari al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 (il Rilancio), che ha modificato la Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972 (il decreto Iva). Questa agevolazione, nata in piena emergenza epidemiologica, ha avuto come obiettivo principale facilitare l’acquisto e la diffusione di dispositivi di protezione individuale e altri materiali utili alla prevenzione del contagio.

Il quadro normativo e le interpretazioni ufficiali
A partire dal 1° gennaio 2021, la normativa ha previsto che anche alcuni articoli di abbigliamento protettivo, come guanti, tute, calzari, mascherine, cuffie e copricapi, siano soggetti all’aliquota Iva del 5% quando destinati a finalità sanitarie, identificabili mediante caratteristiche tecniche e classificazioni doganali specifiche, così come indicato dalla circolare 26/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate.
L’Amministrazione finanziaria, da allora, ha più volte precisato che per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, i beni devono essere utilizzati per finalità sanitarie, cioè per contrastare la diffusione di virus e agenti patogeni, e devono possedere le caratteristiche tecniche di dispositivi di protezione individuale (Dpi) o dispositivi medici (Dm). La finalità sanitaria, in questo senso, è un requisito oggettivo. Vale a dire che i beni devono essere tecnicamente idonei a proteggere dalle infezioni, indipendentemente dal soggetto che li acquista o rivende.

L’attualità dell’agevolazione oltre l’emergenza Covid-19
Dopo la fine dello stato di emergenza epidemiologica, alcuni dubbi sono sorti circa la continuazione dell’applicazione dell’Iva ridotta. In tale contesto, l’Agenzia delle entrate ribadisce che la disposizione in argomento non è mai stata abrogata e che, in assenza di interventi normativi specifici, la disciplina rimane in vigore. A conferma della validità dell’agevolazione anche in epoca post-pandemica, richiama poi la circolare n. 5/2023 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la quale è stato aggiornato l’elenco dei codici doganali riferibili a tali beni.

Il problema interpretativo: finalità sanitaria e prova della destinazione
Riguardo alla precisa domanda sul requisito della finalità sanitaria e su come questa possa essere dimostrata, l’Agenzia chiarisce che, per applicare l’aliquota ridotta, i beni devono essere destinati a finalità sanitarie, e tale finalità può essere provata anche attraverso una dichiarazione dell’acquirente, che attestando la destinazione del bene a fini sanitari, soddisfa il requisito richiesto. In sostanza, è importante che si tratti di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi medici, inclusi in specifici codici doganali riconosciuti, e che il loro utilizzo rispetti le caratteristiche tecniche di tutela e prevenzione.

L’interpretazione ufficiale è dunque che, se i beni ceduti sono Dpi o Dm inclusi nell’elenco doganale aggiornato, l’aliquota del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore al rivenditore, a condizione che non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario circa la loro destinazione d’uso.

Conclusioni pratiche
Per le aziende del settore del commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici e di protezione, è quindi fondamentale:

  • verificare che i beni ceduti siano inclusi nell’elenco aggiornato dei codici doganali riconosciuti come dispositivi di protezione o dispositivi medici
  • assicurarsi che la destinazione dei beni sia effettivamente sanitaria, preferibilmente attraverso dichiarazioni scritte da parte dell’acquirente
  • documentare la natura tecnica e le caratteristiche dei prodotti, al fine di dimostrare la loro destinazione a finalità sanitarie, qualora richiesto.

In definitiva, anche se l’emergenza Covid-19 si è conclusa, l’agevolazione Iva del 5% per gli articoli di protezione sanitaria rimane valida, purché siano rispettate le condizioni di destinazione e caratteristiche tecniche dei beni.

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