Normativa e prassi

24 Giugno 2026

Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2

Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni

Con la risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026 l’Agenzia ha chiarito che, nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela che applicano il modello delle perdite attese Ifrs 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, vanno ripartite in cinque anni e calcolate al netto delle rivalutazioni già contabilizzate.

Il caso in esame
La risoluzione nasce da alcuni quesiti rivolti all’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 56, della legge di bilancio 2026 (n. 199/2025), che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi introduce una deducibilità “spalmata” in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi per le svalutazioni collegate al modello delle perdite attese sui crediti, limitatamente ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio.

Il dubbio interpretativo risolto dall’Agenzia verte su come determinare la quota di svalutazione da assoggettare al citato differimento temporale, in particolare se occorre considerare gli importi al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso esercizio in applicazione dell’Ifrs 9. La questione è rilevante perché il principio contabile internazionale impone aggiornamenti periodici del fondo a copertura perdite e consente, quindi, che nello stesso bilancio convivano rettifiche negative e riprese di valore.

Il quadro normativo
L’Agenzia ricostruisce il quadro ricordando che l’Ifrs 9 ha sostituito il precedente approccio basato sulle perdite “sostenute” con un modello fondato sulle perdite attese, che impone di tener conto anche delle probabilità di insolvenza future e non soltanto di eventi già verificatisi. In questo assetto, le perdite attese vengono imputate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, con una valutazione aggiornata a ogni data di bilancio.

Ciò premesso, l’Ifrs 9, International Financial Reporting Standard – “Strumenti finanziari”, adottato con regolamento (Ue) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016 e applicabile, in via ordinaria, «a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva» (cfr., Ifrs 9, par. 7.1.1), ha introdotto modifiche significative al sistema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, con l’adozione di un nuovo modello di impairment (“deterioramento”) dei crediti basato sulle perdite attese (Ecl, Expected Credit Loss), che impone di tener conto delle probabilità di insolvenza anche prima della reale manifestazione dell’evento, in luogo del metodo fondato sulle perdite sostenute (incurred losses) di cui al previgente Ias (International Accounting Standards) 39, che richiedeva di procedere alla rilevazione esclusivamente in caso di inadempimento o insolvenza del debitore (trigger event).

Per comprendere la soluzione adottata, la risoluzione richiama anzitutto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018, che ha coordinato la disciplina fiscale con il nuovo impianto contabile introdotto dall’Ifrs 9. In particolare, l’articolo 7 del decreto stabilisce, ai fini Ires, che alle riduzioni di valore dei crediti rilevate in bilancio in contropartita del fondo a copertura perdite si applicano, tra le altre, le disposizioni degli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir. Ai fini Irap, invece, il decreto richiama le norme specifiche applicabili agli intermediari finanziari (lettera c-bis), comma 1, articolo 6 e lettera b-bis), comma 1, articolo 7, del decreto Irap).

La norma chiave è l’articolo 106, comma 3, del Tuir, che per gli intermediari finanziari prevede la deducibilità integrale nell’esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Ma la stessa disposizione precisa anche un criterio decisivo: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione onerosa devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Sul fronte Irap, l’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del Dlgs n. 446/1997 dispone che concorrono alla base imponibile le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela. Anche questa formulazione conferma che il sistema guarda al dato netto, cioè al saldo tra componenti negativi e positivi di valore.

In deroga al regime ordinario di immediata deduzione, la legge di bilancio 2026 ha però introdotto, all’articolo 1, comma 56, un differimento per le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello Ifrs 9 relative ai crediti in stage 1 e 2: tali importi diventano deducibili in cinque esercizi, dall’anno di rilevazione ai quattro successivi.

Il comma 57 dell’articolo 1 disciplina, inoltre, il trattamento delle imposte anticipate collegate a questa disposizione, cioè che i «commi 55, 56-bis, 56 bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119». 

Infine, il comma 58 dell’articolo 1 detta una regola specifica per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni previste ai commi 56 e 57.

Le conclusioni della risoluzione dell’Agenzia delle entrate
In conclusione, la risoluzione prevede che nel periodo 2026-2029, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le svalutazioni dei crediti verso la clientela derivanti esclusivamente dall’applicazione del modello delle perdite attese Ifrs 9, riferite ai crediti in stage 1 e 2, devono essere dedotte in quinti, ma la base da ripartire va determinata al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d’imposta.

Secondo l’Agenzia, questa lettura discende sia dal funzionamento complessivo del sistema, sia dal tenore letterale della disciplina, che va interpretata in coerenza con le regole ordinarie del Tuir e dell’Irap. Dunque, il differimento quinquennale non si applica a una svalutazione considerata isolatamente e in valore assoluto, ma al risultato netto che emerge in bilancio dopo aver tenuto conto delle eventuali rivalutazioni registrate nello stesso esercizio.

Il chiarimento ha un impatto operativo importante per banche e intermediari finanziari, perché evita di ampliare artificialmente la quota differita e ribadisce che, anche nel regime transitorio introdotto dalla legge di bilancio 2026, resta fermo il principio per cui il deterioramento fiscalmente rilevante dei crediti deve essere misurato in termini netti.


Fonte: FiscoOggi

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