Attualità

23 Giugno 2026

Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata

Pubblicate le linee guida del dipartimento delle Finanze per la trasmissione dei dati fiscali con il meccanismo di presentazione centralizzata

Il 22 giugno il dipartimento delle Finanze  ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di imposizione minima globale (https://www.finanze.gov.it/it/archivi/notizie/dettaglio-notizie/Direttiva-del-Dipartimento-delle-Finanze-22-giugno-2026/) dedicate alla trasmissione della Comunicazione Rilevante con il sistema centralizzato. Il documento del Dipartimento segue l’intesa comune raggiunta nell’ambito dell’Inclusive Framework al fine di mitigare le criticità operative incontrate nel primo esercizio di applicazione della Global minimum tax (Gmt),  

Premessa
Con la presentazione della comunicazione rilevante “Gir” (GloBE Information Return), i gruppi trasmettono alle Amministrazioni finanziarie le informazioni necessarie per verificare il rispetto dell’aliquota minima del 15%.

Le fondamenta di questo adempimento dichiarativo poggiano sull’articolo 8.1 delle Model Rules Ocse e relativo Commentario in un quadro in continua evoluzione, recentemente aggiornato dalle Guide Amministrative pubblicate dall’Inclusive Framework nel gennaio 2025 (Corrigendum as from January 2026)

Al fine di ridurre gli oneri di compliance, in ambito Ocse è stato previsto l’esonero della presentazione Gir a livello locale, nel caso in cui la controllante capogruppo (Upe) o un’entità designata, trasmettano la comunicazione in modo centralizzato (o central filing) nel proprio Paese, purché siano soddisfatti alcuni requisiti: la giurisdizione che riceve la dichiarazione deve disporre di un portale operativo e, soprattutto, deve aver attivato un “Accordo Qualificato” tra autorità competenti con tutti i Paesi in cui operano le imprese ed entità del gruppo, così da poter procedere allo scambio dei dati rilevanti.

Al fine di far fronte ai ritardi tecnici nella fase di avvio della riforma, lo scorso 18 maggio  l’Ocse diversi Paesi dell’Inclusive Framework hanno raggiunto un’intesa per mitigare le criticità operative incontrate nel primo esercizio di applicazione della Gmt (vedi articolo “Global minimum tax: intesa raggiunta per lo scambio dell’informativa Globe“).

Le linee guida sono, appunto, dedicate alla trasmissione della comunicazione rilevante con il sistema centralizzato e al contenuto dell’intesa comune raggiunta nell’ambito dell’Inclusive Framework.

Il meccanismo di presentazione centralizzata e l’accordo qualificato tra autorità competenti
Il meccanismo funzionale del Pillar 2, anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gruppi multinazionali in scope, si propone di evitare la duplicazione dei flussi informativi concedendo la possibilità di presentare la comunicazione rilevante una sola volta per l’intero gruppo, attraverso il meccanismo della comunicazione centralizzata.

In particolare, con riferimento all’esercizio 2024, primo anno di applicazione della Global Minimum Tax, i gruppi multinazionali sono tenuti a presentare la Gir entro il 30 giugno 2026 alla giurisdizione “centralizzata”, la quale, a sua volta, dovrà trasmettere entro il 31 dicembre 2026 i dati rilevanti alle altre amministrazioni interessate, secondo il cosiddetto dissemination approach.

Come già anticipato, è previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione locale della GirI qualora sia pienamente operativo un accordo qualificato tra autorità competenti.

In ambito unionale, la direttiva Ue n. 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025 Dac9 (vedi articolo “Cooperazione in materia fiscale. Direttiva Dac9 al traguardo”) funge da accordo legale tra gli Stati membri, mentre tra  Paesi terzi lo scambio è regolato  dall’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni GloBE (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information o GIR MCAA), formalizzato a gennaio 2025, e che trae la propria base giuridica nell’articolo 6 della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata dall’Italia con la legge n. 19/2005.

Per procedere legalmente allo scambio automatico dei dati contenuti nella GirItra le rispettive autorità competenti, tramite il GirIR Mcaa, i Paesi devono notificare formalmente l’inclusione della propria imposta minima nell’allegato A della Convenzione, che elenca i tributi coperti dal trattato. Infatti, in mancanza di questa specifica notifica, non sussiste alcuna base giuridica valida per l’assistenza amministrativa con la conseguenza che il meccanismo centralizzato decade e per le imprese si riattiva l’obbligo di adempimento locale.

Lo scorso 9 giugno, l’Ocse ha pubblicato (sezione Automatic Exchange of Information – Exchange relationships | OECD)  l’elenco delle giurisdizioni che hanno attivato le relazioni di scambio automatico delle informazioni contenute nella comunicazione rilevante.

Più specificatamente, affinché lo scambio automatico delle informazioni contenute nella GloBE Information Return (Gir) diventi operativo tra due Stati, le rispettive autorità competenti devono depositare, presso il Segretariato Ocse, depositario della Convenzione, una serie di notifiche previste dal Gir Mcaa relative all’intenzione di inviare e/o ricevere le informazioni con le giurisdizioni coinvolte.

Una prima notifica (ai sensi della Section 8, sub-paragrafo 1(a) della Gir Mcaa), a cura delle giurisdizioni che intendono inviare le informazioni, è finalizzata ad attestare la presenza di un adeguato quadro giuridico e operativo domestico per la corretta acquisizione e il successivo scambio internazionale delle informazioni GloBE, assicurandone affidabilità, completezza e tempestività. La notifica deve, inoltre, indicare la data di avvio del primo periodo d’imposta rilevante e l’eventuale applicazione provvisoria dell’accordo in caso di procedimenti legislativi interni ancora in corso, nonché le giurisdizioni con le quali si intende effettuare lo scambio.

 È prevista, ancora,  la notifica (sub-paragrafo 1(b)) nei casi in cui si vogliano ricevere le informazioni GloBE da altre giurisdizioni. In tal caso, lo Stato deve indicare quali “regole”  del secondo pilastro (Iir, Utpr e/o Qdmtt) abbia recepito all’interno del proprio ordinamento e confermare il rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza dei dati definiti a livello internazionale, indicando i Paesi da cui intende ricevere le informazioni.

La direttiva europea Dac9, come anticipato, introduce invece un modello profondamente diverso:  prevede uno scambio automatico delle informazioni Gir con gli altri Stati membri interessati secondo il dissemination approach, coerentemente all’approccio di diffusione dell’Ocse, limitato ai dati rilevanti per ciascuna giurisdizione (articolo 8); tuttavia,  il meccanismo di scambio non richiede un sistema di notifiche bilaterali, ma deriva direttamente dalla direttiva stessa, applicandosi in modo uniforme e automatico tra tutti gli Stati membri.

L’intesa comune e la posizione italiana

Lo scorso maggio  alcune giurisdizioni, tra cui l’Italia, hanno raggiunto un’intesa (Global minimum tax: intesa raggiunta per lo scambio dell’informativa Globe – Fisco Oggi) che si inserisce nel quadro delle recenti iniziative Ocse volte a rafforzare la fase operativa del sistema GloBE, con particolare riferimento alla gestione della GloBE Information Return (Gir).

L’accordo interviene per fronteggiare le criticità emerse nel primo anno di applicazione della disciplina, con particolar riguardo ai ritardi nei processi di attivazione dei portali di presentazione delle dichiarazioni e nell’attivazione dei rapporti di scambio.

L’intesa prevede, infatti che, qualora la comunicazione rilevante sia trasmessa centralmente in una delle giurisdizioni che hanno aderito all’ intesa, i Paesi non applicheranno sanzioni e non imporranno obblighi di presentazione locale prima della scadenza del termine di scambio delle informazioni (che per l’esercizio 2024 è il 31 dicembre 2026).

L’Italia, insieme agli altri Paesi indicati nel documento d’intesa, sostiene il meccanismo del central filing e, in questa fase di prima attuazione dell’imposizione integrativa e di attivazione dei rapporti di scambio, l’Amministrazione finanziaria italiana accetterà una temporanea disapplicazione degli obblighi di local filing in presenza di una valida Gir centralizzata depositata nelle giurisdizioni con cui è stata raggiunta l’intesa comune.

In termini pratici se un gruppo multinazionale, con imprese localizzate in Italia, decide, per l’esercizio 2024, di presentare la Gir a livello centralizzato in una delle giurisdizioni aderenti all’intesa e l’Agenzia delle entrate riceve le informazioni pertinenti sull’imposizione integrativa dovuta dal gruppo entro il 31 dicembre 2026, l’Amministrazione fiscale italiana non obbligherà le imprese e le entità del gruppo localizzate in Italia a presentare la comunicazione rilevante localmente.

Diversamente, qualora l’Agenzia delle entrate segnalasse all’amministrazione depositaria del Central filing il mancato invio, tale ultima amministrazione verifica le cause del ritardo e risponde entro un mese indicando un’ieventuale nuova data di scambio.

Lo scambio delle informazioni tra Stati membri deve concludersi entro tre mesi dalla segnalazione; qualora tale termine decorra senza che le informazioni siano pervenute, l’Agenzia delle entrate richiederà la presentazione della Gr a livello locale. La Gir  andrà presentata in modo autonomo dai soggetti del gruppo localizzati in Italia entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso dell’Agenzia.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, si osserva che il regime transitorio di sospensione delle sanzioni previsto per la fase iniziale di applicazione della Global Minimum Tax riguarda gli aspetti sanzionatori previsti dall’articolo 51 del Dlgs n. 209/2023.

Pertanto, qualora un gruppo abbia aderito al regime di central filing e abbia regolarmente comunicato tale opzione all’Agenzia delle entrate per il tramite del “Modello di Notifica”, l’eventuale mancato deposito della GloBE Information Return (Gir) entro il 30 giugno 2026 non comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso adempimento, salvo i casi di dolo o colpa grave. Allo stesso modo, non saranno irrogate sanzioni per l’omessa presentazione della comunicazione rilevante a livello locale.

Resta fermo, tuttavia, che l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione rilevante a livello locale – cioè oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle entrate – nonché la trasmissione di dati incompleti o inesatti continuano a essere soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 51, comma 9, del Dlgs n. 209/2023.


Fonte: FiscoOggi

Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata

Ultimi articoli

Attualità 17 Luglio 2026

Global minimum tax: effetti degli adempimenti tardivi

Le violazioni connesse alla intempestiva presentazione di comunicazioni e dichiarazioni previsti dalla Gmt rientrano, per lo più, nell’ambito applicativo del ravvedimento operoso La disciplina della Global minimum tax, originariamente contenuta nel Dlgs n.

Normativa e prassi 17 Luglio 2026

Detrazioni del Superbonus 2026, aggiornato il modello per le opzioni

Dovrà essere utilizzato a partire dal 23 luglio 2026 per comunicare all’Agenzia l’esercizio delle scelte per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito ancora possibili Approvato, con provvedimento del 17 luglio 2026, il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare all’Agenzia delle entrate lo sconto in fattura e la prima cessione del credito spettanti per gli interventi edilizi da Superbonus 2026.

Attualità 17 Luglio 2026

Nuovo phishing: una pagina web imita il portale delle Entrate

La mail fraudolenta invita i destinatari ad accedere all’area riservata dell’Agenzia fornendo l’indirizzo email e la relativa password al fine di acquisire le credenziali di accesso È stata recentemente individuata una nuova campagna di phishing che utilizza indebitamente il nome e il logo dell’Agenzia delle entrate con l’obiettivo di ottenere le credenziali di accesso alle caselle di posta elettronica delle vittime.

Normativa e prassi 17 Luglio 2026

Integrativa: cambio d’uso del credito solo da rimborso a compensazione

In questo caso è percorribile la strada di una seconda dichiarazione per variare l’utilizzo dell’eccedenza.

torna all'inizio del contenuto