19 Febbraio 2024
Operazioni “tendenti all’esportazione” sì all’esenzione dall’imposta di bollo
Le fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo (articolo 15 della tabella allegata al Dpr n. 642/1972) pur non essendo imponibili ai fini Iva. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 45 del 19 febbraio 2024, a una società proprietaria dell’impianto di rifornimento situato in un porto, che chiedeva se la vendita di carburante destinato ad imbarcazioni assimilabili alle navi militari potesse fruire dell’agevolazione fiscale.
L’Agenzia richiama la normativa generale sull’imposta di bollo, applicabile nella misura del 2 euro agli atti, documenti e i registri indicati nella tariffa annessa al Dpr n. 642/1972, incluso il principio di alternatività tra bollo e Iva che prevede l’esenzione impositiva per le “Fatture ed altri documenti […] riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (articolo 6, tabella B annessa al Dpr n. 642/1972).
In tema di deroga all’applicazione dell’imposta di bollo, viene ricordato poi l’articolo 15 della medesima tabella, con la specifica esenzione per le “Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione”.
Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha chiarito la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal citato articolo 15, per le fatture relative all’esportazione di merci. Tale esenzione, inoltre, è riconosciuta anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione.
Ciò che rileva dunque ai fini della non applicabilità dell’imposta di bollo è che si realizzi una operazione qualificabile quale esportazione.
Tali considerazioni emergono anche dalla prassi, con cui è stato precisato che sono esenti dall’imposta di bollo a norma del predetto articolo 15 anche alle fatture emesse senza bolletta di esportazione se le relative forniture “possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell’esportazione di merci” (risoluzione n. 311654/1984).
L’istante in definitiva potrà esentare dal bollo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 15 della tabella allegata al Dpr n. 642/1972, le fatture concernenti la fornitura di carburante alle unità navali militari.
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