19 Febbraio 2024
Comunicazioni Cesop, l’Agenzia puntuale fornisce nuovi chiarimenti
Il soggetto incorporante effettua la comunicazione Cesop per il prestatore di servizi di pagamento incorporato, aggregando anche i suoi dati. La comunicazione correttiva deve essere ritrasmessa il prima possibile. Ulteriori faq, pubblicate oggi, 19 febbraio 2024, sul sito dell’Agenzia, tratteggiano con ancora maggiore precisione il quadro applicativo dei nuovi obblighi di comunicazione, in vigore dallo scorso 1° gennaio, dei dati riguardanti i beneficiari delle transazioni, da parte dei prestatori di servizi di pagamento (Psp) digitali. Il flusso informativo confluirà, poi, nella banca dati europea, il Cesop, ossia, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
La comunicazione è dovuta su base trimestrale e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Ricordiamo che la direttiva (Ue) 2020/284, per ostacolare i tentativi di frode, ha introdotto, per i Psp, nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai destinatari dei pagamenti (e non dei pagatori). Tra i nuovi adempimenti è prevista la comunicazione degli ordinativi che superano i 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.
In relazione a quest’ultimo obbligo, uno dei chiarimenti fornito oggi dall’Agenzia precisa che, essendo tale disposizione di carattere generale, deve essere rispettata anche per i pagamenti disposti e ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento verso un proprio fornitore, nel caso in cui, naturalmente, siano soddisfatte tutte le altre condizioni (numero di pagamenti transfrontalieri per trimestre verso un beneficiario, eccetera).
Un’altra faq riguarda l’incorporazione di un Psp in un altro soggetto nel corso di un trimestre di riferimento. Il dubbio è su chi sia il responsabile della comunicazione Cesop delle operazioni effettuate dall’incorporato per tale periodo. L’adempimento, spiega l’Agenzia, è a carico dell’incorporante o, comunque, del soggetto risultato dall’operazione societaria. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del superamento del numero delle transazioni dal quale sorge l’obbligo di comunicazione, la risposta precisa che le operazioni dell’incorporato andranno aggregate a quelle dell’incorporante o del nuovo soggetto.
Margini ampli, poi, per l’invio, da parte del prestatore, della comunicazione correttiva di quella scartata dall’Agenzia delle entrate. L’operatore dovrà provvedere il prima possibile, ma nei termini stabiliti per l’adempimento, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. È quanto precisa un’altra risposta.
Infine, è sempre di oggi il quesito risolto che chiede quali informazioni devono essere utilizzate per distinguere i pagamenti in cui la controparte è di uno Stato membro da quelli in cui la controparte è localizzata in un territorio terzo, in base alle definizioni dell’articolo 6 della direttiva 2006/112/Ce che esclude tali territori dall’applicazione della direttiva stessa. Per il chiarimento l’Agenzia, in questo caso, rimanda direttamente alla domanda 2.1.1.1 delle faq pubblicate in materia dalla Commissione europea.
Per maggiori approfondimenti si rimanda agli articoli: “Contrasto alle frodi Iva Ue, le prime Faq sul data base Cesop”, “Contrasto alle frodi Iva, nuove faq sul database Cesop” e “Comunicazioni Cesop, altri chiarimenti risolvono i dubbi sui nuovi obblighi”.
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