2 Ottobre 2023
Composizione negoziata della crisi: sì alla dilazione variabile del dovuto
Il contribuente che accede al procedimento di Composizione negoziata della crisi, disciplinato dal ”Codice della Crisi e dell’Insolvenza” può richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione che preveda, in luogo di rate costanti, quote variabili di importo crescente per ciascun anno.
Lo consente la legge, lo conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 443 del 29 settembre 2023, fornita a una società che, per sanare alcuni debiti Iva, intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Cci (Dlgs n. 14/2019), così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del Dl n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di debiti tributari non ancora iscritti a ruolo.
Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che l’agevolazione prevista dalla citata norma del ”Codice della Crisi e dell’Insolvenza” è finalizzata a incentivare l’accesso delle imprese alla Composizione negoziata della crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’Erario o enti pubblici, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà.
La disposizione, in tali casi, rimanda all’applicazione dell’articolo 19 del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che “1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. […] 1ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. […] 1quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili […]”.
Riguardo alla misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione negoziata della crisi, invece, l’articolo 38, comma 1, del decreto legge n. 13 del 2023, ha slegato dalla “congiuntura economica” la possibilità di concedere la dilazione del debito in centoventi rate, comprendendo ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’esclusivo interesse del salvataggio delle imprese. In pratica, le condizioni disciplinate dall’articolo 19, del Dpr n. 602/1973, possono essere applicate alla ”misura premiale” contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc.
Inoltre, osserva l’Agenzia, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v’è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti Iva non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma. Sarà poi l’ufficio creditore a determinare l’importo delle rate e a valutare l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività), In ogni caso, il piano di rateizzazione deve prevedere quote di importo sempre crescente per ciascun anno.
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