30 Gennaio 2023
Tempi stretti per le spese sanitarie del secondo semestre 2022
Strutture e operatori sanitari, medici, farmacie e veterinari non possono più rimandare. Entro domani, martedì 31 gennaio 2023, devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese detraibili sostenute dai loro pazienti e clienti nel secondo semestre 2022. I contribuenti li ritroveranno nella propria dichiarazione precompilata 2023 predisposta dall’Agenzia delle entrate.
Le notizie da comunicare si riferiscono alle ricevute di pagamento, agli scontrini fiscali e agli eventuali rimborsi riguardanti le prestazioni ricevute da ogni assistito.
Il Sts invia all’amministrazione finanziaria, per ogni cittadino, i dati ricevuti suddivisi per tipologia di spesa. I contribuenti potranno consultarli nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione Irpef.
Nel dettaglio, devono affrettarsi per non lasciarsi sfuggire la scadenza e non incorrere nel pagamento delle relative sanzioni:
- le strutture sanitarie accreditate al Ssn, autorizzate non accreditate e quelle della sanità militare
- le farmacie e parafarmacie
- medici chirurghi e odontoiatri
- psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici e, dal 2019, gli iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del ministero della salute del 13 marzo 2018, e gli iscritti all’albo dei biologi.
Le informazioni da trasmettere riguardano il periodo luglio-dicembre 2022. Ricordiamo, infatti, che il via alla trasmissione mensile prevista a regime dal Dm del 19 ottobre 2020, è stato più volte posticipato e rimandato, da ultimo, al 2024 con il decreto della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 27 dicembre, in sintonia con l’Agenzia delle entrate. Il decreto, tra l’altro, ha fissato il nuovo calendario delle scadenze (vedi articolo “Dati al Sistema tessera sanitaria, rinviato al 2024 l’invio mensile”).
Le comunicazioni possono essere trasmesse con tre diverse modalità:
- tramite una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it
- invio di ogni singola spesa (web service sincrono)
- invio di un file “zip”, contenente un file xml, con uno o più documenti (web service asincrono).
In caso di invio omesso o ritardato è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento, fino a un massimo di 50mila euro (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs n. 175/2014) a prescindere dal mezzo di trasmissione (file unico o più file), o il numero di contribuenti cui i documenti si riferiscono. Come ha chiarito, infatti, la risoluzione n. 22/2022, non può essere applicato il criterio del cumulo giuridico (vedi articolo “Dati al Sistema tessera sanitaria, per la sanzione, ognuno fa per sé”).
È comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Nell’ipotesi di errata comunicazione, invece, nessuna sanzione se la trasmissione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Inoltre, se l’adempimento è portato a termine entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la penalità è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.
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