Analisi e commenti

19 Gennaio 2023

Legge di bilancio 12: Pmi, ribadita la spinta verso il mercato azionario

Confermato fino al 31 dicembre 2023 il bonus pari al 50% dei costi sostenuti per la procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Novità anche per quanto riguarda l’importo massimo dell’incentivo, che è passato, dai 200mila euro dello scorso anno, a 500mila euro (articolo 1, comma 395, legge 197/2022).

Quadro normativo di riferimento
La proroga del “bonus quotazione Pmi” sancita dalla legge di bilancio 2023 è arrivata apportando qualche modifica alla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 1, commi 89-92, legge 205/2017), che, con riferimento alle procedure di ammissione alla quotazione avviate dopo il 1° gennaio 2018, ne aveva disposto l’applicazione per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fissando l’importo massimo del credito d’imposta nella misura di 500mila euro.
La sopravvivenza dell’incentivo per un altro anno, fino al 31 dicembre 2021, è stata assicurata dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 230, legge 178/2020); la successiva manovra finanziaria ha concesso un’ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, ridimensionando, però, l’entità del bonus, fissata fino a un massimo di 200mila euro (articolo 1, comma 46, legge 234/2021).
Ora, dopo l’intervento operato con l’ultima legge di bilancio, la misura è estesa anche ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 ed è ripristinato l’originario tetto di 500mila euro. Le risorse finanziarie messe a disposizione sono 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Va ricordato che le modalità e i criteri per l’attuazione della disciplina agevolativa furono definiti dal decreto interministeriale (Mise/Mef) 23 aprile 2018, che individuò, in particolare, le procedure per l’accesso al beneficio e quelle per la sua concessione e l’utilizzo, i casi di esclusione, la documentazione necessaria, l’effettuazione dei controlli, le revoche e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa.

A chi interessa
La misura agevolativa è rivolta alle piccole e medie imprese, ossia quelle che – secondo la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea – occupano meno di 250 persone e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Devono risultare regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio e operare nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Ue 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.
Inoltre: non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; devono essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise; non devono trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (articolo 2, n. 18), del citato regolamento Ue 651/2014).

A quali condizioni
I costi di consulenza che danno diritto al bonus sono quelli sostenuti, dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della norma) al 31 dicembre 2023, per ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (vedi circolare 32/2020).
La domanda di ammissione dev’essere successiva al 1° gennaio 2018, mentre la delibera con cui il gestore del mercato dà l’ok dev’essere adottata entro il 31 dicembre 2023.
A queste condizioni, i costi fruiscono di un credito d’imposta nella misura del 50%, comunque non superiore a 500mila euro.

Costi agevolabili
Le attività di consulenza ammesse al “bonus quotazione Pmi” dal decreto attuativo sono quelle:

  • finalizzate al processo di quotazione (ad esempio, implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza nella redazione del piano industriale)
  • finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato
  • necessarie per collocare le azioni presso gli investitori
  • di supporto nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche
  • di assistenza nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche
  • riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione (definizione dell’offerta, disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, due diligence legale o fiscale)
  • di comunicazione per offrire la massima visibilità della società e divulgare l’investment case.

Tali prestazioni devono essere svolte da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche) come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
L’ammissibilità e l’effettivo sostenimento dei costi devono risultare da attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nell’apposito registro o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
A proposito di costi agevolabili, l’Agenzia delle entrate (circolare 14/2022, paragrafo 3) ha precisato che può rientravi l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile (articoli 19-bis.1 e 36-bis, Dpr 633/1972). Viceversa, è irrilevante l’Iva parzialmente indetraibile (articoli 19, comma 5, e 19-bis, Dpr 633/1972); questa, infatti, non si considera un costo afferente ai singoli acquisti, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Come si richiede
Per ottenere il riconoscimento del bonus, le imprese interessate devono presentare apposita istanza telematica al ministero delle Imprese e del Made in Italy nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
La richiesta deve contenere: gli elementi identificativi della Pmi; l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti per poter essere quotati; l’attestazione su ammissibilità ed effettivo sostenimento dei costi; la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione; l’ammontare del credito richiesto; la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza per l’invio delle domande, il Mimit comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego all’agevolazione e, nella prima ipotesi, l’importo del bonus spettante, previa determinazione della percentuale riconoscibile in base al rapporto tra le risorse stanziate e il totale dei crediti richiesti.

Come si utilizza
Il “bonus quotazione Pmi” può essere sfruttato solo in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata la concessione all’impresa.
Il modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6901” (risoluzione 52/2019), dev’essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir) e non è soggetto agli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, ossia il tetto di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000).
Deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data in cui ne è comunicata la concessione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti di legge o la non veridicità degli elementi costitutivi, può essere revocato dal Mimit, il quale provvede a recuperare l’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, ferme restando le eventuali conseguenze civili, penali e amministrative.

continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 30 dicembre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 2 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata martedì 3 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicati mercoledì 4 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 5 gennaio
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 9 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata martedì 10 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 11 gennaio

La nona puntata è stata pubblicata venerdì 13 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata martedì 17 gennaio
La undicesima puntata è stata pubblicati mercoledì 18 gennaio

Legge di bilancio 12: Pmi, ribadita la spinta verso il mercato azionario

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