30 Aprile 2024
Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva
Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n. 209/2023 (articolo 3) ha introdotto un regime opzionale di tassazione alternativa che semplifica la procedura di verifica dei requisiti di accesso al trattamento speciale, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata calcolato senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
Il provvedimento firmato oggi, 30 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di esercizio e revoca dell’opzione e le regole che consentono di beneficiarne.
Requisiti soggettivi e oggettivi
L’opzione, chiarisce innanzitutto il provvedimento, è esercitabile dalla controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili passive income, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4, dell’articolo 167 del Tuir
- redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Modalità di esercizio, revoca, decorrenza e durata
La controllante sceglie di accedere alla tassazione alternativa attraverso il quadro FC della dichiarazione dei redditi, “Redditi dei soggetti controllati non residenti (Cfc)”. L’opzione è valida per tre anni a partire dal periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed è irrevocabile. Allo scadere del triennio, salvo revoca, s’intende tacitamente rinnovata.
L’Agenza specifica che, in caso di controllo indiretto tramite soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal controllante di ultimo livello.
L’imposta sostitutiva è applicabile anche per le controllate acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione a patto che redigano bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
La revoca all’applicazione del regime può essere effettuata al termine del triennio nel quadro FC della dichiarazione relativa al quarto anno successivo a quello di esercizio dell’opzione.
Il provvedimento precisa che, tuttavia, possono verificarsi ulteriori ipotesi che determinano la decadenza della tassazione alternativa, come la perdita del requisito di controllo, la violazione delle condizioni che consentono l’applicazione della disciplina e, infine, al verificarsi delle condizioni previste dal punto 3.1 del provvedimento dell’Agenzia del 28 agosto 2017 (“L’efficacia dell’opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti, oltre che in applicazione delle disposizioni del paragrafo 10. La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l’esercizio di una nuova opzione, ove l’impresa scelga di ricominciare ad applicare il medesimo regime”).
Utile contabile e liquidazione dell’imposta
L’utile contabile sui cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15% è determinato, spiega l’Amministrazione, partendo dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, escluse le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
L’importo è liquidato e versato dal controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili a lui spettante direttamente o indirettamente.
In caso di controllo indiretto da parte di soggetti residenti o di stabili organizzazioni in Italia, i redditi di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni tramite i quali si verifica il controllo indiretto, che provvedono alla liquidazione dell’imposta sostitutiva in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Infine, nell’ipotesi in cui al controllante siano stati imputati redditi di più controllate, nel modello di dichiarazione deve essere compilato un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna controllata.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva implica l’esclusione dell’utile contabile netto dall’imponibile ai fini delle impose dirette del socio controllante. Inoltre, continua il provvedimento, non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero dalle controllate i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.
Effetti sul monitoraggio fiscale
Fino alla revoca o cessazione dell’opzione, precisa il provvedimento, viene meno, per il controllante che ha precedentemente optato per il monitoraggio fiscale, l’obbligo di tracciare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate. Una volta revocata e cessata l’adesione in favore dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il monitoraggio potrà essere esercitata nuovamente. In tal caso, le perdite fiscali estere maturate prima dell’opzione non devono essere considerate, assumendo valori di partenza pari a zero.
Tuttavia, qualora si voglia utilizzare le perdite residue (virtuali) e le eccedenze di interessi e/o di Rol e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle stesse controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina Cfc, il controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.
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