Normativa e prassi

20 Gennaio 2023

Redditi italiani, residenza estera, per il Fisco parlano le Convenzioni

È imponibile in Spagna la plusvalenza derivante dalla vendita in Italia di un immobile ceduto dopo cinque anni dall’acquisto da un cittadino residente nel regno iberico. Le quote previdenziali erogate da un fondo italiano a un contribuente iscritto all’Aire e residente a Singapore sono soggette a tassazione nella città-Stato asiatica. È quanto chiariscono, rispettivamente, la risposta n. 110 e la risposta n. 111 del 20 gennaio 2023.

Risposta n. 110
L’istante, attualmente residente in Spagna, ha venduto un immobile in Italia acquistato nel 2006 e chiede se la plusvalenza generata dalla cessione debba essere sottoposta a tassazione in Italia o nel regno iberico alla luce della convenzione stipulata dai due Paesi contro le doppie imposizioni.
Per il contribuente l’operazione è soggetta soltanto alla disciplina fiscale dello Stato in cui il fabbricato è situato e, dunque, del nostro Paese. Ritiene, quindi, che la cessione, in applicazione della normativa italiana, non abbia generato plusvalenza imponibile perché il bene è stato venduto dopo cinque anni dall’acquisto, d’altro canto, lo stesso utile, in base alla convenzione, non può essere tassato dall’amministrazione fiscale spagnola.

Non è così, la plusvalenza non è esentasse a tutto tondo, è imponibile in Spagna.
È vero, infatti, che la convenzione tra i due Paesi stabilisce che “gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili (…) sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati”, ma la disposizione, in realtà, non restringe la potestà impositiva al Paese fonte del reddito. Nei trattati contro le doppie imposizioni la tassazione è ritenuta esclusiva per uno dei contraenti se è utilizzata la locuzione “sono imponibili soltanto” in un determinato Stato. L’omissione del termine “soltanto” indica che i redditi in questione sono imponibili in entrambi gli Stati.
È quanto accade nella vicenda dell’interpello.
L’Agenzia conferma quindi che, come prevede la disciplina interna, la plusvalenza realizzata dal contribuente, per la vendita dell’immobile avvenuta dopo cinque anni dall’acquisto non costituisce un reddito imponibile in Italia, ma in base alla convenzione, la Spagna può tassare l’utile derivante dalla cessione secondo il proprio ordinamento.

Risposta n. 111
Anche nel secondo interpello, al centro della questione, un residente all’estero con redditi di fonte italiana.
In questo caso, però, il contribuente, cittadino italiano iscritto all’Aire, si è traferito a Singapore e cioè in uno Stato black list. Al riguardo l’Agenzia fa una premessa. I cittadini emigrati in un Paese a regime fiscale privilegiato sono considerati, in via presuntiva, comunque residenti nel territorio, salvo prova contraria a carico del contribuente, e quindi sottoposti a imposizione in Italia per tutti i loro redditi.
Detto ciò, il documento di prassi specifica che la soluzione fornita presuppone l’effettiva residenza estera dell’istante.

Il contribuente è beneficiario di quote di un Fondo di pensione integrativa erogato da un gruppo privato Italiano per il quale ha lavorato nel passato. Le somme possono essere utilizzate per ottenere una rendita annuale vitalizia irreversibile e/o una rendita integrativa temporanea anticipata (Rita). In entrambi casi, il Fondo pensioni, in qualità di sostituto d’imposta, assoggetta a ritenuta in Italia le posizioni previdenziali secondo la normativa interna del nostro Paese.
Il quesito riguarda il corretto trattamento fiscale del trattamento previdenziale sulla base della Convenzione tra Italia e Singapore. Nel caso in cui le quote siano sottoposte a tassazione soltanto nella città-Stato di residenza, l’istante chiede informazioni circa le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate e, in particolare, di compilazione dell’apposito Modello D (altri redditi).

L’Agenzia delle entrate delinea la cornice normativa che definisce le regole impositive dei redditi percepiti dai non residenti e precisa che sono considerati prodotti i Italia i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte dallo Stato, da residenti nel territorio, o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti. In particolare, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono imponibili in base all’articolo 52, comma 1, lettera d), del Tuir. I sostituti d’imposta, ossia i Fondi pensioni, sono tenuti al versamento delle trattenute operate su quanto corrisposto ai beneficiari del trattamento previdenziale.
Ma la normativa italiana deve conciliarsi con i trattati internazionali e, in particolare, con la convenzione stipulata con il Paese asiatico per evitare le doppie imposizioni.
In effetti, conferma l’Agenzia, gli emolumenti erogati all’istante dal Fondo italiano, in base all’accordo richiamato, sono sottoposti a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario. Il trattato internazionale prevede, infatti, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno dei due Stati in relazione a un cessato impiego, siano assoggettate a imposizione esclusiva nel Paese di residenza del contribuente.
La regola, secondo le indicazioni Ocse, è applicabile soltanto ai pagamenti di pensioni e altri trattamenti analoghi, corrisposti in relazione a un rapporto di lavoro dipendente concluso, condizioni riscontrabili nel caso oggetto dell’interpello.

In conclusione le erogazioni versate dal Fondo pensione italiano al cittadino residente a Singapore non sono imponibili nel nostro Paese, quindi, l’istante può chiedere il rimborso delle trattenute operate dal sostituto d’imposta tramite istanza al Centro operativo di Pescara
La richiesta può essere presentata in carta semplice, allegando la documentazione rilevante al fine di dimostrare la sua effettiva residenza fiscale a Singapore e la natura dei redditi per cui si richiede il rimborso. In alternativa, è utilizzabile anche il “Modello D” predisposto dall’Agenzia, indicando 0 (zero) nelle caselle “aliquota convenzionale applicabile” e “aliquota dovuta”.

Redditi italiani, residenza estera, per il Fisco parlano le Convenzioni

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