20 Gennaio 2023
Borsa di studio del cittadino tedesco, da assoggettare a tassazione in Italia
Gli emolumenti percepiti da un cittadino tedesco per un tirocinio effettuato presso l’amministrazione italiana devono essere assoggettati ad imposizione in Italia, cioè nello Stato della fonte del reddito, secondo quanto stabilito all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania. Di conseguenza, il reddito non sconterà le tasse in Germania e le ritenute alla fonte, operate dall’amministrazione italiana, non potranno formare oggetto di rimborso. Il chiarimento arriva con la risposta n. 120/2023 delle Entrate.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, la normativa interna sulla tassazione dei redditi, secondo cui “‘l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato” (articolo 3, comma 1, del Tuir). Il successivo articolo 23, comma 2, lettera b), del Tuir, inoltre, prevede una presunzione assoluta per cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato e qui assoggettati a imposizione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali le borse di studio, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Per la normativa interna, quindi, gli emolumenti erogati dall’Amministrazione italiana, soggetto residente nel territorio dello Stato, devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese.
Le stesse conclusioni valgono se si analizza la normativa internazionale.
L’Agenzia rileva che per applicare la regola dell’articolo 19 della citata Convenzione internazionale – che prevede l’assoggettamento ad imposizione esclusiva dei redditi da tirocinio nello Stato della fonte dei medesimi, quindi nel caso in esame in Italia – è necessario che la retribuzione sia erogata da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale e che, inoltre, rappresenti il corrispettivo di servizi resi ai medesimi soggetti.
Nel caso in esame sono soddisfatte entrambe le condizioni, in quanto l’amministrazione presso cui è stato svolto il tirocinio è un ente pubblico non economico, istituito con norma primaria, soggetto al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del relativo ministero.
Di conseguenza, le somme percepite dal cittadino tedesco che ha svolto un tirocinio nel nostro Paese, rientrano nel perimetro definito dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della citata Convenzione, dovranno essere tassate in Italia e non potranno essere oggetto di rimborso.
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