Analisi e commenti

13 Gennaio 2023

Navi nel Registro internazionale – 6. Il regime fiscale conclude il focus

Con l’analisi dei nuovi articoli da 6-sexies a 6-octies del D n. 457/1997 concludiamo l’approfondimento dedicato alle novità introdotte dall’articolo 41 del Dl n. 144/2022, riguardanti il regime fiscale riservato alle navi adibite alla navigazione internazionale. I primi due articoli, in particolare, estendono il regime di detassazione dell’80% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale (di cui all’articolo 4, comma 2, del Dl n. 457/1997) rispettivamente all’attività delle navi prese a noleggio “a tempo” o “a viaggio” e all’esercizio delle attività di locazione “a scafo nudo”, indicandone le condizioni.

Noleggio “a tempo” e “a viaggio.
Le disposizioni recate dall’articolo 6-sexies si occupano, in particolare, della estensione del regime alle navi prese a noleggio, che possono fruirne, subordinatamente a una serie di condizioni. Come spiegato nella relazione illustrativa, l’inserimento di tale articolo risponde all’impegno, di cui alla nota 25 della decisione della Commissione europea, di introdurre una disposizione che limiti l’ammissibilità al regime delle attività a noleggio sulla base dei requisiti stabiliti nella prassi decisionale dell’esecutivo comunitario; essendo i noleggiatori a tempo e a viaggio “fornitori di servizi di trasporto marittimo”, rientrano, infatti, nell’ambito di applicazione degli Orientamenti marittimi.
Ricordiamo che, in base all’articolo 384 del Codice della Navigazione, nei contratti di “noleggio a tempo” (time charter), l’armatore (noleggiante) si impegna, dietro un corrispettivo calcolato in funzione del tempo, ad effettuare tutti i viaggi che il noleggiatore ha la facoltà di ordinare nel periodo di durata del contratto; nei contratti di “noleggio a viaggio” (voyage charter), il nolo remunera l’esecuzione da parte dell’armatore del singolo viaggio.

La disposizione limita, in particolare, l’ammissibilità al regime di detassazione delle attività di noleggio ai seguenti casi, cioè solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) oltre a navi noleggiate a tempo e a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale, e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta
b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime
c) almeno il 25 per cento dell’intera flotta sottoposta al regime batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

In tutti i casi sopra menzionati, il beneficiario ha l’obbligo di mantenere o aumentare la quota di navi – di proprietà o locate a scafo nudo – battenti bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, rispetto al totale della propria flotta (comma 2).

Locazione di navi “a scafo nudo”
Il noleggio “a scafo nudo” è caratterizzato dalla consegna della nave munita di tutto ciò che occorre per la navigazione (combustibile, beni di consumo per affrontare il viaggio, ecc.), ma senza equipaggio: il conduttore, in qualità di armatore della nave, è tenuto ad assumere l’equipaggio e a nominare il comandante. Questa forma di noleggio si differenzia dalla locazione di “nave armata ed equipaggiata”, in cui la barca viene, invece, consegnata con equipaggio e comandante, previamente assunti dal proprietario della nave. La differenza tra le due forme di nolo non è riportata nel Codice della navigazione, ma deriva piuttosto dalla consuetudine di utilizzare la prima, soprattutto in ambito commerciale e la seconda, tipicamente nel settore della nautica da diporto.
Con riferimento ai contratti di locazione “a scafo nudo”, l’articolo 6-septies prevede l’applicazione del regime agevolativo, nel rispetto delle seguenti condizioni (comma 1):

a) i contratti di locazione a scafo nudo dovranno essere limitati a un periodo massimo di tre anni

b) l’attività di locazione a scafo nudo dovrà corrispondere a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario

c) almeno la metà della flotta ammissibile dovrà continuare ad essere gestita dal beneficiario.
Si precisa, al riguardo, che le condizioni sopra indicate non si applicano all’attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (comma 2).

Infine, la relazione illustrativa chiarisce che l’introduzione dell’articolo 6-octies nel Dl n. 457/1997 mira ad ottemperare all’impegno (di cui alla nota 35 della decisione) in materia di conformità degli aiuti concessi in relazione all’iscrizione nel Registro internazionale alle disposizioni degli orientamenti marittimi relative al massimale degli aiuti, con la precisazione che il livello massimo di aiuto autorizzato è rappresentato dall’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell’imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo (cfr capitolo 11 degli Orientamenti marittimi).

fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 5 dicembre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 12 dicembre
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 19 dicembre
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 27 dicembre
La quinta puntata è stata pubblicata lunedì 2 gennaio

 

Navi nel Registro internazionale – 6. Il regime fiscale conclude il focus

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