Normativa e prassi

13 Gennaio 2023

Bonus imprese “gasivore”: stop se l’Ateco non è incluso

Con la risposta n. 18 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia precisa che l’assenza del codice Ateco dell’attività prevalente esercitata dall’elenco allegato al provvedimento governativo di riferimento non consente di usufruire del credito d’imposta per le imprese “gasivore”, che è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Una Spa, che opera attraverso due marchi, svolge sia attività commerciale che produttiva ed esercita sul mercato attraverso diversi codici Ateco, uno per l’attività prevalente ed altri due per le ulteriori attività di produzione. L’istante chiede se possa essere inquadrata nell’ambito delle ”imprese a forte consumo di gas naturale”, e ciò in funzione della fruizione del credito di imposta, di cui all’articolo 15.1 del decreto “Sostegni-ter”, introdotto dall’articolo 4, comma 1 Dl n. 50/2022 (il ”decreto Aiuti”), previsto per quelle imprese qualificate come ”gasivore”, con specifico riferimento al primo trimestre del periodo di imposta 2022.

L’Agenzia premette che la norma appena menzionata prevede un credito di imposta a favore delle imprese “gasivore” a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale nel primo trimestre 2022.
In particolare, il comma 1 dispone che ”alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”. Il successivo comma 2 precisa l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola prevedendo che ”ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici”.

Il citato decreto n. 541/2021 del ministro della Transizione Ecologica stabilisce, in particolare, i criteri per l’individuazione delle imprese a forte consumo di gas naturale a cui sono applicabili in forma ridotta gli oneri generali del sistema del gas da corrispondere in tariffa.
L’articolo 3, comma 1, del decreto citato stabilisce che “sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 al presente decreto”.
Tutti i chiarimenti in relazione al credito di imposta in questione sono stati forniti dall’Agenzia con la circolare n. 20/2022.
Ebbene, l’istante chiede se è titolata ad accedere al credito d’imposta previsto relativamente all’acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, tenuto conto che la società opera in settori classificati per codici Ateco differenti ed il codice Ateco relativo all’attività prevalente non rientra nell’allegato, mentre sono inclusi in quest’ultimo gli altri Ateco.

Come esposto, le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto n. 541/2021 del ministro della Transizione Ecologica, che assegna numerose funzioni all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese ”gasivore”. In tale contesto, l’Autorità, con apposita delibera, ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al citato decreto n. 541/2021.

Ebbene, dall’articolo 5, comma 1 del citato provvedimento dell’Autorità emerge che ”ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”.

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’assenza del codice Ateco relativo all’attività prevalente esercitata dall’istante nell’elenco di cui all’allegato 1 del decreto n. 541/2021, non consente alla società di poter usufruire del credito d’imposta per le imprese “gasivore”.

Bonus imprese “gasivore”: stop se l’Ateco non è incluso

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