Analisi e commenti

11 Novembre 2022

I cinquant’anni dell’Iva – 2 dagli inizi al Vat action plan

Nel 1967 sono state pubblicate le prime due direttive Iva con la finalità di consentire l’approdo, da un punto di vista fiscale e nel quadro di un’unione economica, a un mercato comune basato su una sana concorrenza che presentasse caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.
In seguito l’emanazione della sesta direttiva ha garantito che l’imposta fosse applicata alle medesime operazioni in tutti gli Stati membri, ossia che la “base Iva” fosse armonizzata.

Premessa
La Commissione europea, rilevati i problemi connessi all’applicazione delle diverse tipologie di imposte indirette, adottate dai vari Stati membri, e le loro ripercussioni sull’equilibrio del mercato unico, iniziò a valutare e ipotizzare l’introduzione di un’imposta unica applicabile all’intero contesto europeo.
L’obiettivo era individuare un metodo comune di calcolo per evitare che la creazione del mercato unico potesse essere ostacolata da fenomeni protezionistici. Gli scambi di merci, tra Paesi diversi, dovevano avvenire sulla base di una concorrenza leale e trasparente.
Con il rapporto Neumark del 1962 si pensò di realizzare un impianto normativo comunitario che avesse la finalità di oltrepassare quello domestico e divenire uno strumento di politica economica sovranazionale in grado di armonizzare i sistemi fiscali degli Stati membri.

Le principali direttive adottate
Nel 1965 la Commissione della Comunità economia europea decise di introdurre un sistema comune di imposta sul valore aggiunto individuando:

  • le strutture
  • le modalità di applicazione.

Pertanto il Consiglio, nell’aprile del 1967, decise, pubblicando due direttive, di dare vita a un sistema armonizzato di imposizione indiretta basato sulla tassazione del valore aggiunto poiché il tributo presentava i seguenti vantaggi:

  • non influenzava i metodi di condurre l’attività d’impresa
  • garantiva la neutralità all’interno del mercato europeo, ossia l’imposta sulle esportazioni veniva recuperata e alle importazioni veniva applicato lo stesso regime dei beni nazionali.

La prima direttiva (n. 67/227/Cee) ha previsto l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri delle varie imposte sulla cifra d’affari mentre con la seconda (n. 67/228/Cee) i singoli governi si impegnarono all’adozione di un meccanismo di applicazione uniforme. Restavano, comunque, fuori da tale impegno la disciplina delle aliquote e delle esenzioni.
Ricordiamo che, tra le fonti di diritto comunitario derivato, fu scelto lo strumento della direttiva, poiché non completamente vincolante. Venne lasciato agli Stati il recepimento nazionale di quanto deciso a livello sovranazionale.
In seguito, la sesta direttiva (n. 77/388/Ce) ha imposto i Paesi membri l’obbligo di adeguare il loro regime Iva alla disciplina comunitaria adottando le relative disposizioni (legislative, regolamentari e amministrative) entro il 1 ° gennaio 1978.

Caratteristiche del tributo
L’Iva, così come strutturata dalle istituzioni europee, presentava i seguenti elementi principali, ovvero doveva tassare il consumo ed essere:

  • applicata in maniera generale
  • neutrale sia con riferimento al numero dei passaggi commerciali (neutralità concorrenziale interna) che in ambito internazionale (neutralità concorrenziale internazionale)
  • calcolata sul valore aggiunto.

Di fatto, consentiva di assoggettare a imposta le operazioni effettuate dai soggetti passivi (esercenti impresa, arte o professione), che riversavano l’onere sul consumatore finale (contribuente di fatto) applicando la rivalsa e avvalendosi della detrazione per compensare parzialmente il proprio debito.

Le modifiche successive
In seguito, la sesta direttiva è stata oggetto di vari correttivi, tra i quali quelli concernenti:

  • la determinazione del debitore di imposta (direttiva Ce n. 2000/65)
  • l’imposta sui servizi resi per via elettronica (direttiva Ce n. 2002/38).

Nel 2006 è emersa l’esigenza di approntare un testo unico delle norme sul sistema Iva (direttiva n. 2006/112/Ce) per coordinare e razionalizzare i tanti interventi correttivi e integrativi precedenti.
Nel 2010 la disciplina è stata ulteriormente modificata con il “Vat Package”, che comprendeva le regole e i principi indicati nelle direttive Ce:

  • n. 2008/8, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
  • n. 2008/9, che ha stabilito norme dettagliate per il rimborso Iva richiesto da soggetti passivi non residenti;
  • n. 2008/117, in tema di contrasto alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Contestualmente, per meglio disciplinare alcuni ambiti di grande interesse il legislatore comunitario si è avvalso del mezzo del regolamento che, a differenza della direttiva, ha portata generale ed è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri:

  • regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva Iva
  • regolamento Ue n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode.

Verso uno spazio unico europeo dell’Iva: il momento delle scelte
La Commissione europea, nel 2016, ha presentato un ambizioso piano d’azione (Com n.148/2016) con il fine di rilanciare e modernizzare l’Iva attraverso un percorso virtuoso che portasse alla creazione di un equo spazio unico europeo in linea con le mutate esigenze del ventunesimo secolo.
Il Vat action plan, parte integrante del più ampio progetto denominato fair taxation package, si pone gli obiettivi (alcuni già tradotti in norme) di:

  1. creare un unico e solido sistema a prova di frode
  2. individuare regole condivise per la definizione delle aliquote applicabili (direttiva Ue n. 542/2022)
  3. supportare e promuovere il commercio elettronico (direttiva Ue n. 2455/2017)
  4. agevolare le Pmi con misure semplificate (direttiva Ue n. 285/2020).

Vat in the digital age
Da ultimo si è constatato che l’attuale sistema di funzionamento dell’Iva non è in grado di affrontare e vincere le sfide poste dalla digital economy, che propone inediti modelli di business ma offre anche opportunità tecnologiche da cogliere e sfruttare in ambito tributario.
Di conseguenza, la Commissione europea ha avviato, nel mese di aprile 2022, una consultazione pubblica ove ha reperito indicazioni e suggerimenti dalle parti interessate (vedi articolo “Regimi speciali Iva Oss e iOss – 9: al via la consultazione pubblica Ue”).

Il ruolo di interprete della Corte di giustizia europea
Un posto centrale nel processo di armonizzazione europea è attribuito alla Corte di giustizia che ha l’obiettivo di colmare la mancanza di indirizzi politici comunitari:

  • valutando la compatibilità delle regole nazionali
  • assicurando l’uniformità di interpretazione e applicazione delle norme comunitarie in ciascuno degli Stati membri.

La giurisprudenza comunitaria costituisce un presidio indispensabile per evitare che i vari sistemi nazionali, a causa delle loro enormi diversità, possano mettere in discussione la struttura stessa dell’imposta e, con essa, anche la sua efficacia nel mercato unico.
Si pensi che ad oggi sono state avviate ben 1.139 cause dinanzi alla Corte di giustizia europea concernenti l’Iva.

continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 4 novembre

I cinquant’anni dell’Iva – 2 dagli inizi al Vat action plan

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