Normativa e prassi

4 Novembre 2022

Investimenti pubblicitari “mediati”, compensi d’agenzia fuori dal bonus

Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione, la quale, in ogni caso, non potrà accedere al beneficio fiscale, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti in argomento.

È quanto conclude l’Agenzia con la risposta n. 548 del 4 novembre 2022, muovendosi nell’ambito della disposizione originaria e dei successivi provvedimenti attuativi. Ciò per fugare il dubbio sorto a un’agenzia pubblicitaria, la quale riteneva di poter fatturare alla propria clientela i servizi agevolati insieme a quelli complementari.

Ripercorrendo l’evoluzione della disposizione introduttiva, come detto l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, la quale è stata estesa anche agli investimenti effettuati negli anni successivi al 2018, fino al 2023 in relazione agli stessi beneficiari originari, con limiti e massimali differenti, l’Agenzia ricorda, che il comma 2 dell’articolo 3 del Dpcm n. 90/2018, attuativo della disposizione normativa, ha disposto che “ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa”.
 
Al riguardo, aggiunge, che con le Faq (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicate sul proprio sito il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ha precisato che:
Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria”.

La risposta, in sostanza, si rintraccia in queste righe e l’Agenzia, pertanto, conferma che nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Rimangono, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.

Resta fermo che, comunque, l’agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolati.

Investimenti pubblicitari “mediati”, compensi d’agenzia fuori dal bonus

Ultimi articoli

Attualità 9 Settembre 2026

E-commerce: dalle Dogane le regole per lo “Special Arrangement”

Il regime speciale è disciplinato dall’articolo 74-sexies.

Analisi e commenti 9 Settembre 2026

Testo unico adempimenti e accertamenti, l’armonizzazione delle imposte indirette

Focus sulle regole vigenti in materia di controllo per quanto riguarda imposte ipo-catastali, bollo, registro, successioni, donazioni e tributi erariali minori Nuova puntata del nostro approfondimento sul contenuto del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Dlgs n.

Analisi e commenti 8 Settembre 2026

Testo unico adempimenti, focus sulle attività di controllo

Nuovo approfondimento sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Analisi e commenti 8 Settembre 2026

L’Ocse incassa 140 contributi sulla riforma dei servizi infragruppo

La consultazione pubblica sulla revisione del Capitolo VII delle linee guida sui prezzi di trasferimento riaccende il confronto sull’arm’s length principle nell’era post-Beps L’Ocse ha di recente avviato una consultazione pubblica sulla revisione del Chapter VII delle Oecd transfer pricing guidelines, dedicato alle regole applicabili ai servizi infragruppo.

torna all'inizio del contenuto