Normativa e prassi

4 Novembre 2022

Investimenti pubblicitari “mediati”, compensi d’agenzia fuori dal bonus

Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione, la quale, in ogni caso, non potrà accedere al beneficio fiscale, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti in argomento.

È quanto conclude l’Agenzia con la risposta n. 548 del 4 novembre 2022, muovendosi nell’ambito della disposizione originaria e dei successivi provvedimenti attuativi. Ciò per fugare il dubbio sorto a un’agenzia pubblicitaria, la quale riteneva di poter fatturare alla propria clientela i servizi agevolati insieme a quelli complementari.

Ripercorrendo l’evoluzione della disposizione introduttiva, come detto l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, la quale è stata estesa anche agli investimenti effettuati negli anni successivi al 2018, fino al 2023 in relazione agli stessi beneficiari originari, con limiti e massimali differenti, l’Agenzia ricorda, che il comma 2 dell’articolo 3 del Dpcm n. 90/2018, attuativo della disposizione normativa, ha disposto che “ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa”.
 
Al riguardo, aggiunge, che con le Faq (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicate sul proprio sito il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ha precisato che:
Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria”.

La risposta, in sostanza, si rintraccia in queste righe e l’Agenzia, pertanto, conferma che nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Rimangono, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.

Resta fermo che, comunque, l’agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolati.

Investimenti pubblicitari “mediati”, compensi d’agenzia fuori dal bonus

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Ottobre 2024

E-commerce, chiarimenti su “piattaforma” e “venditore”

Con il principio di diritto n. 3 pubblicato oggi, 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore” contenute nel Dlgs n.

Normativa e prassi 3 Ottobre 2024

Successioni, Registro, Bollo, in Gazzetta le novità della delega

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 2 ottobre 2024, il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di tributi indiretti diversi dall’Iva (Dlgs n.

Normativa e prassi 2 Ottobre 2024

Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade-Ader

Pronto il modello che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Attualità 2 Ottobre 2024

Bonus consulenza quotazione Pmi, domande fino al 31 marzo 2025

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito dettagli e istruzioni operative per accedere al credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2024 dalle piccole e medie imprese (Pmi) per la quotazione sui mercati regolamentati.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?