5 Ottobre 2022
Rimborso Iva per gli acquisti italiani del dipendente di un ente internazionale
È ammissibile la richiesta di rimborso Iva formulata da un funzionario di un’organizzazione internazionale per l’acquisto di beni per uso privato effettuati in Italia, considerato il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 151 della direttiva Iva per le cessioni di tali beni. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 495 del 5 ottobre 2022.
L’Agenzia rileva che il certificato esibito dal funzionario, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale, è conforme a quello previsto nel Regolamento Ue n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, in base al quale «Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato. Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti».
Nel certificato prodotto dall’istante risulta che i beni acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello stato membro che ospita l’Organismo internazionale.
In conclusione tale certificato è conforme a quello previsto nel citato Regolamento Ue e, quindi, è idoneo alla fruizione del beneficio Iva.
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