Normativa e prassi

5 Ottobre 2022

Opere di messa in sicurezza, l’Iva è di norma al 10%

Con la risposta n. 490 del 5 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che gli interventi oggetto di un progetto di messa in sicurezza possono fruire dell’aliquota Iva agevolata, se gli stessi si inseriscono nell’ambito di un intervento di bonifica approvato dalle competenti Autorità. La stessa aliquota spetta anche per i beni relativi alla realizzazione di detti interventi, sempre che si tratti di beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Una società immobiliare ha volontariamente presentato alle Autorità competenti un progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee, in relazione alla contaminazione ambientale riscontrata in un sito industriale dismesso di sua proprietà.
Detto progetto, approvato con atto del Comune competente, include una serie composita di attività che concorrono all’unico fine di mettere in sicurezza, in maniera permanente, risanandole e bonificandole, le acque sotterranee del sito. La società precisa che nel sito non esercita attività ulteriori rispetto a quella di bonifica o altre attività ad essa collegata.

La società chiede conferma:
1) della possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta del 10% di cui al numero 127-quinquies), della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972, alle forniture di beni e servizi acquistati direttamente dalla società e, allo stesso modo, di applicare la medesima aliquota Iva ridotta alle prestazioni di servizi e fornitura di beni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies), facenti parte del progetto, debitamente approvati dal Comune competente;
2) dell’applicabilità della medesima aliquota Iva ridotta anche alle forniture di servizi ed agli acquisti di beni strettamente correlati alle attività di bonifica autorizzate dagli enti, quali, a titolo esemplificativo, le utenze, i servizi di vigilanza del sito, i materiali di consumo necessari a garantire il funzionamento del depuratore e della barriera idraulica, essendo tali beni e servizi strettamente correlati allo svolgimento delle attività di bonifica contenute nel progetto in oggetto;
3) della possibilità, in relazione agli acquisti di beni e servizi relativi al progetto in questione, già effettuati con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria, di chiedere ai fornitori l’emissione di note di credito ai sensi dell’art. 26 Dpr 633/1972, al fine di recuperare l’Iva addebitata in eccesso.

L’Agenzia premette che il n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr n. 633/1972 stabilisce l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, fra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 legge 847/1964, integrato dall’articolo 44 legge 865/1971”. Il numero 127-sexies) prevede la medesima aliquota ridotta per “i beni escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. Il successivo n. 127-septies) prevede l’applicazione della stessa aliquota “alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.

L’articolo 4 della legge n. 847/1964 reca l’elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, secondo comma, lett. g), “le attrezzature (…) sanitarie”, fra le quali sono ricomprese “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate” (cfr. articolo 266 Dlgs n. 152/2006).

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni deriva che le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria richiamate dalle previsioni agevolative di cui ai numeri da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto Iva.

Ciò posto, in base ai chiarimenti tecnici forniti dal competente ministero (cfr. risoluzione 247/2007), tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847/1964 e, dunque, fruire dell’aliquota nella misura del 10%.

Per quanto concerne il caso in esame, osserva l’Agenzia, il progetto riguarda un insieme di attività da mettere in atto in una fase preliminare rispetto alla successiva attività di bonifica, vale a dire una misura transitoria in attesa di una messa in sicurezza permanente oppure della bonifica propriamente detta. In proposito, evidenzia l’Agenzia, in base alla risposta 399/2021 è stata riconosciuta l’applicazione l’aliquota Iva del 10% sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione.
 
Pertanto, secondo l’Agenzia, gli interventi oggetto del progetto in questione possono fruire dell’aliquota Iva del 10% di cui ai numeri da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto Iva, qualora gli stessi si inseriscano nell’ambito di un vero e proprio intervento di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative. Qualora gli interventi oggetto dell’istanza in esame possano fruire, nei termini anzidetti, dell’aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l’Iva con applicazione dell’aliquota del 10% ai sensi del n. 127-sexies), della Tabella A), Parte Terza Dpr n. 633/1972, sempre che si tratti di beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.

Per quanto concerne la possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% ai beni e servizi strettamente correlati a detti interventi, occorre valutare se tali beni e prestazioni di servizi possano qualificarsi come accessori rispetto all’operazione principale. Al riguardo, l’Agenzia fa presente che, in base ai principi sanciti dall’articolo 12 Dpr n. 633/1972, una cessione di beni o una prestazione di servizi possono considerarsi accessorie ad un’operazione principale quando integrano, completano e rendono possibile quest’ultima, sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese) oppure sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale (cfr. anche risoluzione 337/2008; 230/2002). Quindi, i beni ed i servizi strettamente correlati agli interventi relativi al progetto in questione, acquistati dalla società istante dai propri fornitori, potranno fruire dell’aliquota agevolata del 10% qualora sia riscontrabile, sotto il profilo funzionale, il nesso di accessorietà di tali forniture di beni e servizi rispetto agli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee e sempre che detti beni e servizi accessori siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l’operazione principale.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di chiedere ai fornitori di beni e servizi relativi agli interventi del progetto in questione, ovvero accessori, l’emissione di note di credito ai sensi dell’articolo 26 Dpr n. 633/1972, al fine di recuperare l’Iva addebitata in eccesso, l’Agenzia conclude che, qualora, nei termini anzidetti, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, la società istante potrà richiedere ai propri fornitori di emettere le note di variazione in diminuzione al più tardi entro un anno dall’effettuazione di ciascuna cessione di beni/prestazione di servizi, configurandosi un’ipotesi di inesattezza della fatturazione di cui al terzo comma dell’articolo 26 del decreto Iva (cfr. risposta n. 646/2021).

Opere di messa in sicurezza, l’Iva è di norma al 10%

Ultimi articoli

Attualità 9 Maggio 2024

Phishing, l’ultimo tentativo è con il logo del Governo

Non conoscono tregua le false comunicazioni via e-mail che cercano di attirare l’attenzione dei destinatari sfruttando il tema dei rimborsi fiscali e, questa volta, anche il logo del “Governo Italiano”.

Attualità 9 Maggio 2024

Certificazione unica 2024: i diversi modi per acquisirla

Con la circolare n. 63 del 7 maggio 2024, l’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha, tra l’altro, illustrato ai cittadini impossibilitati a utilizzare i servizi online gli ulteriori canali di contatto messi a disposizione per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024.

Normativa e prassi 9 Maggio 2024

Sistema tessera sanitaria, integrate alcune funzionalità

Modificato, con un decreto del Mef del 26 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Attualità 8 Maggio 2024

Cinque per mille 2024, aggiornati gli elenchi delle Onlus

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

torna all'inizio del contenuto