Normativa e prassi

14 Febbraio 2022

Dati dei corrispettivi giornalieri, pioggia di quesiti sul tracciato xml

L’esercente che adotta la “ventilazione Iva” come metodo di determinazione dell’imposta, secondo le previsioni dell’articolo 24, comma 3, del decreto Iva (“Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”), può indicare sul documento commerciale in luogo dell’utilizzo del valore “VI” (per il quale esiste la facoltà e non l’obbligo di impiego), l’aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell’operazione laddove non rientri tra quelle imponibili. È solo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022.

La società istante, in particolare, formula una serie di quesiti in tema di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, Dlgs n. 127/2015) e del relativo tracciato xml per fornire alle proprie consociate le corrette informazioni sull’adempimento.

Ad esempio, nell’ambito delle operazioni escluse, precisamente in tema di “imballaggi e recipienti”, viene chiarito che l’importo incassato come cauzione per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione (articolo 15, comma 1, n. 4) del decreto Iva), al momento della resa potrà essere oggetto del seguente procedimento: emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell’acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale “VR”.

E ancora nell’ambito delle operazioni esenti, l’istante chiede se il relativo codice N4 debba essere utilizzato oltre che nei documenti commerciali relativi alle le operazioni esenti in base all’articolo 10 del Dpr n. 633/72, anche per le cessioni di beni e servizi “anti-Covid”. L’Agenzia dopo aver ricordato che l’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 452 ha stabilito l’esenzione per la strumentazione diagnostica per il Covid che sia in linea con la normativa comunitaria e che il successivo comma 453 ha previsto l’esenzione per le cessioni dei vaccini, precisa che per tali operazioni l’utilizzo del codice natura N4 è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.

Nella consulenza, fra l’altro, numerosi sono i chiarimenti sulla corretta gestione di possibili anomalie in tema di beni in sospeso, fatture, totale da fatturare, omaggi, pagamenti elettronici, sconto a pagare e registratori telematici.

Dati dei corrispettivi giornalieri, pioggia di quesiti sul tracciato xml

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Ottobre 2024

E-commerce, chiarimenti su “piattaforma” e “venditore”

Con il principio di diritto n. 3 pubblicato oggi, 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore” contenute nel Dlgs n.

Normativa e prassi 3 Ottobre 2024

Successioni, Registro, Bollo, in Gazzetta le novità della delega

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 2 ottobre 2024, il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di tributi indiretti diversi dall’Iva (Dlgs n.

Normativa e prassi 2 Ottobre 2024

Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade-Ader

Pronto il modello che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Attualità 2 Ottobre 2024

Bonus consulenza quotazione Pmi, domande fino al 31 marzo 2025

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito dettagli e istruzioni operative per accedere al credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2024 dalle piccole e medie imprese (Pmi) per la quotazione sui mercati regolamentati.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?