31 Dicembre 2021
Ricerca e sviluppo per conto terzi, precluso il credito d’imposta
L’attività in ambito chimico-farmaceutico commissionata all’istante da imprese non residenti, per la quale quest’ultima ha una divisione interna dedicata, non può fruire del credito d’imposta “Ricerca e sviluppo” secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2020. Il chiarimento arriva con la risposta n. 874/2021 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo in ambito chimico-farmaceutico finalizzata all’immissione in commercio di prodotti propri e all’innovazione dei processi produttivi. L’istante, inoltre, riceve attraverso appositi contratti, degli incarichi per la medesima attività, da imprese residenti in Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, per le quali ha un’apposita divisione interna. L’istante, quindi, chiede se per questa ulteriore attività svolta può fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo, secondo le previsioni aggiornate dalla legge di bilancio 2020.
L’Agenzia ricorda la misura introduttiva del credito d’imposta in esame, spettante alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (Dl n. 145/2013).
Successivamente la legge n. 232/2016 ha inserito il comma 1-bis nel nell’articolo 3, del Dl n. 145/2013, che ha esteso di fatto il credito d’imposta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo sulla base di contratti stipulati con imprese residenti in Ue o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.
Successivamente la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 209) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi prevedendo che “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206”.
La nuova disciplina, che ha di fatto annullato quella precedente, non prevede però alcuna disposizione che, analogamente a quanto previsto nelle disposizioni passate, estenda l’applicazione del credito d’imposta alle attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.
Di conseguenza, conclude l’Agenzia, i costi sostenuti dall’istante nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 in forza di contratti stipulati con committenti non residenti, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, devono considerarsi esclusi dal credito d’imposta.
E ciò, precisa l’Agenzia, anche nel caso in cui tali costi si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d’imposta, essendo i costi in questione imputati ai vari periodi d’imposta – ai fini agevolativi – in base alle regole dell’articolo 109 del Tuir, indipendentemente dalla data di inizio dei progetti di ricerca.
Ebbene, la mancata riproposizione, nel contesto della disciplina agevolativa applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di una norma analoga non consente di considerare agevolabile l’attività di ricerca e sviluppo.
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