Attualità

17 Dicembre 2021

Cpf “discoteche” e non solo: domande fino al 21 dicembre

Le discoteche e tutte le altre attività, che anche nel 2021, a causa del perdurare della pandemia, hanno subìto chiusure prolungate e, quindi, risultano destinatarie dei contributi a fondo perduto previsti dal “Sostegni-bis” (articolo 2, Dl n. 73/2021) e dal Dl n. 105/2021, devono cominciare a fare i conti con il tempo: per assicurarsi i sussidi, devono presentare l’apposita istanza, approvata con provvedimento direttoriale dello scorso 29 novembre con le relative istruzioni (vedi articolo “Cfp “discoteche”, tutto pronto, dal 2 dicembre il via alle istanze”, entro il prossimo martedì 21 dicembre.

La scadenza riguarda tutti gli ammessi al beneficio, cioè quelli individuati tramite codice di attività Ateco con decreto Mise del 9 settembre, emanato di concerto con il Mef: allora perché distinguere le discoteche da tutti gli altri beneficiari? Per il semplice fatto che dei 140 milioni stanziati per finanziare il contributo in argomento, 20 sono destinati e suddivisi, in egual misura, tra gli esercenti collocati nel codice Ateco 93.29.10, il quale comprende discoteche, sale da ballo, night club e simili, costrette a una chiusura ininterrotta che perdurava al 23 luglio 2021 e proseguita al 19 settembre, data di entrata in vigore del Dl n. 105/2021 (articolo 11). L’articolo 2 del “Sostegni-bis”, infatti, per tutte le altre attività destinatarie, condiziona l’accesso al contributo alle chiusure prolungate, di almeno 100 giorni, avvenute nell’intervallo temporale compreso tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

In sostanza, ci troviamo al cospetto di uno sdoppiamento del contributo previsto, in origine, per le “attività chiuse” e destinato a coloro che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021, con attività prevalente individuata dai codici Ateco 2007, elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale richiamato. L’importo massimo di tale contributo varia in relazione alla fascia dei ricavi e compensi dell’anno 2019: per ricavi e compensi fino a 400mila euro è previsto un massimo di 3mila euro, poi si passa a 7.500 euro per ricavi oltre 400mila e fino a 1 milione di euro e, infine, a 12mila per ricavi superiori a 1 milione di euro.
Il “contributo maggiorazione discoteche” è destinato, invece, a chi ha aperto la partita Iva prima del 23 luglio 2021 ed esercita, come detto, un’attività prevalente di cui al codice Ateco “93.29.10”. In questo caso, l’importo massimo previsto per ogni beneficiario ammonta a 25mila euro.
I due cfp non sono alternativi e, pertanto, le discoteche possono richiederli entrambi, se in possesso di tutti i requisiti.
 
Come procedere
Fatta la parentesi, veniamo al dunque, cioè alla domanda e alle modalità di presentazione.
Il modello di istanza, che contiene la sezione dei dati identificativi del richiedente, le due sezioni dedicate ai requisiti previsti per il “contributo maggiorazione discoteche” (articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale) e per il “contributo attività chiuse” (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale) e l’Iban per l’accredito dell’indennizzo, deve essere predisposto e trasmesso online entro il 21 dicembre, tramite i canali telematici Entratel o Fisconline (via desktop telematico), utilizzando l’apposito software.

In alternativa alla presentazione in autonomia, gli interessati possono avvalersi, sia per la predisposizione che per l’invio dell’istanza, degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale o delegati ad hoc, per l’occasione.

Gli operatori economici che hanno già inoltrato la richiesta, se si accorgono di aver inserito dati non corretti, possono, entro e non oltre la scadenza del 21 dicembre, presentarne una nuova emendata o, se il contributo non spetta, inviare la rinuncia allo stesso. Qualora il contribuente abbia richiesto sia il “contributo attività chiuse” sia il “contributo maggiorazione discoteche”, la rinuncia si riferisce a entrambi gli indennizzi.

Cpf “discoteche” e non solo: domande fino al 21 dicembre

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