Normativa e prassi

16 Dicembre 2021

Un’edizione della Gazzetta, due bonus regolamentati

Due decreti pubblicati ieri, 15 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 297, definiscono i requisiti tecnici, i termini e le modalità per la fruizione, rispettivamente, del credito d’imposta per l’utilizzo di prodotti riciclati – Dm 6 ottobre 2021 – e dell’agevolazione, concessa nella stessa forma, rivolta alle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei comuni e dei piccoli centri urbani, con meno di 3mila abitanti – Dm 30 ottobre 2021.

I prodotti da riciclo e riuso
Il primo provvedimento, il decreto 6 ottobre del ministero della Transizione ecologica, detta le modalità per la fruizione del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso, introdotta dall’articolo 26-ter del Dl n. 34/2019.
L’agevolazione si riferisce ai prodotti semilavorati o finiti, acquistati nel corso del 2020, che derivano per almeno il 75% della loro composizione dal riciclo di rifiuti o rottami; rientra nel beneficio anche il compost di qualità prodotto dal trattamento dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata.
Il bonus fiscale è riservato alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano tali beni nell’esercizio della loro attività economica o professionale. Il credito d’imposta va calcolato nella misura del 25% del costo dei prodotti da riciclo, fino a un massimo di 10mila euro per beneficiario.

Il decreto definisce i requisiti tecnici dei beni e la procedura di riconoscimento dell’agevolazione.
In particolare, gli interessati che intendono inoltrare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel 2020 possono utilizzare una apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul sito internet del ministero. Per inoltrare l’istanza avranno a diposizione 60 giorni a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma, che sarà pubblicata nella sezione news dello stesso sito internet. La domanda, firmata  digitalmente  in  formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), dovrà specificare l’ammontare delle spese sostenute e quello del relativo credito maturato.
Il ministero della Transizione ecologica, dopo le verifiche del caso, concederà il credito nella misura dei limiti previsti per ogni domanda, secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano a 10.000.000 di euro: entro 90 giorni dalla presentazione delle domande comunicherà ai soggetti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Il credito, che può essere maturato fino a un massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario, va esposto in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e  nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude. Il bonus può essere speso solo in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. a decorrere dal decimo giorno  successivo alla data della comunicazione del  riconoscimento  da parte del Ministero della transizione ecologica.
L’utilizzo di un credito d’imposta di importo superiore a quello concesso, comporterà il rifiuto dell’intera operazione di versamento.

Farmacie e telemedicina nei piccoli Comuni
Il secondo bonus, regolamentato con il decreto 30 ottobre del ministero della Salute,  è quello relativo alle spese sostenute dalle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti che hanno sostenuto nel 2021 spese per l’acquisto e/o il noleggio di apparecchiature necessarie per le prestazioni di telemedicina. I dispositivi il cui acquisto o affitto permette l’accesso all’agevolazione sono quelli individuati dal decreto 16 dicembre 2010 del ministro della Salute:

  • dispositivi con modalità non invasiva della pressione arteriosa
  • dispositivi con modalità non invasiva della capacità polmonare tramite auto-spirometria
  • dispositivi con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno
  • dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasiva della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni
  • dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia, sempre da effettuarsi in collegamento con i centri accreditati dalle regioni.

Anche in questo caso l’agevolazione, disposta dall’articolo 19-septies del Dl n. 137/2020, è concessa sotto la forma del credito d’imposta. Il limite massimo dell’importo che può essere concesso è di 3mila euro per soggetto beneficiario, da calcolare nel 50% della spesa sostenuta e ammissibile, nel limite complessivo di spesa prevista che equivale a 10.715.000 euro per il 2021.
Per il riconoscimento del credito d’imposta le farmacie interessate devono presentare una domanda per via telematica, a partire da oggi, giorno successivo alla pubblicazione del decreto, e fino al 31 dicembre prossimo, attraverso le funzionalità del Sistema tessera sanitaria gestito dal Mef.

La richiesta deve contenere i dati della farmacia, la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, l’elenco delle spese sostenute e l’ammontare del credito spettante.
Anche in questo caso il credito d’imposta è riconosciuto, dal ministero della Salute, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Lo stesso dicastero, dopo la verifica del rispetto dei presupposti, procede alla registrazione del contributo e comunica l’importo del credito spettante al beneficiario, tramite il Sistema tessera sanitaria. La somma riconosciuta come credito sarà quindi utilizzabile, esclusivamente in compensazione con modello F24, a decorrere dal 15 del mese successivo a quello in cui è stata data la comunicazione al soggetto che dovrà utilizzarlo.

Un’edizione della Gazzetta, due bonus regolamentati

Ultimi articoli

Analisi e commenti 25 Aprile 2024

Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia

La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Attualità 24 Aprile 2024

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco

Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

Attualità 24 Aprile 2024

Classificazione merci e aliquote Iva Nuovo modello e domande online

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Dati e statistiche 24 Aprile 2024

Dichiarazioni Irpef e Iva 2023, in Rete le statistiche del Mef

Disponibili, nella sezione “Statistiche fiscali” del sito del dipartimento delle Finanze, le analisi dei dati e le tabelle relative alle dichiarazioni Irpef e Iva 2023 relative all’anno d’imposta 2022.

torna all'inizio del contenuto