16 Dicembre 2021
Credito della società agricola: trasferibile in capo ai soci
Una società semplice agricola che effettua la coltivazione del riso può trasferire ai soci il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali maturato e non utilizzato, indicandolo nel quadro RU, non configurando tale operazione un’ipotesi di cessione del credito ma una modalità di utilizzo. L’assegnazione avverrà in base alla quota di partecipazione posseduta dai soci, come previsto dall’articolo 5 del Tuir.
È uno dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 817 dell’Agenzia del 16 dicembre 2021.
Il documento di prassi evidenzia che un’indicazione simile era stata già contemplata nella circolare n. 5/2021 che ha ritenuto possibile il riporto della quota del bonus per investimenti in beni strumentali in caso di incapienza dell’utilizzo nell’anno di riferimento. In tema di trasferibilità dei crediti d’imposta delle società di persone ai soci, poi, l’Agenzia richiama anche i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 163/E, secondo cui “L’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione”.
Il regime agevolativo, ricorda l’Agenzia, è stato introdotto con la legge di Bilancio 2020 ed è stato poi prorogato, con alcune modifiche, dalla legge di Bilancio 2021. Attualmente il credito d’imposta, (utilizzabile in compensazione) è riconosciuto alle imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che il 31 dicembre 2022 siano stati versati acconti almeno per il 20% e l’ordine sia stato accettato.
L’istante, inoltre, chiede se l’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione da parte dei soggetti con un volume d’affari che non superi i 5 milioni di euro, previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1059, legge n. 178/2020) sia un’opzione o un obbligo.
Su tale punto l’Agenzia ritiene che l’unica quota annuale sia la modalità ordinaria, tuttavia è consentito, per l’ammontare non fruito, l’utilizzo nei periodi nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
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