16 Dicembre 2021
Cfp legato a “Resto al Sud”, la detassazione è di diritto
Con la risposta n. 815 del 15 dicembre 2021, l’Agenzia chiarisce che il contributo a fondo perduto a sostegno del fabbisogno di circolante dei beneficiari dell’agevolazione “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria, previsto dall’articolo 245 del Dl “Rilancio”, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, in ossequio all’articolo 10-bis del Dl “Ristori”.
A porre il quesito è un titolare di una ditta individuale, che ha ricevuto un contributo a copertura del fabbisogno di circolante, previsto dall’articolo 245 del Dl n. 34/2020 a favore dei beneficiari dell’agevolazione “Resto al Sud”, con lo scopo di sostenere il rilancio produttivo e far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici della pandemia. L’articolo 245 del decreto “Rilancio” non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini Irpef e Irap del contributo a fondo perduto e, espone l’istante, l’Agenzia delle entrate, in simili circostanze, ha disposto che i contributi a fondo perduto, per i quali la legge non riporta esplicitamente la detassazione, devono essere considerati redditi imponibili.
Al contempo ricorda che in sede di conversione del decreto “Ristori”, è stato introdotto un emendamento che all’articolo 10-bis specifica che i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui rientra anche il contributo in esame, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. L’istante ritiene che si tratti di una norma di carattere speciale rivolta a tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza sanitaria da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione e pertanto il sostegno in esame non è imponibile ai fini Irpef e Irap.
L’Agenzia è d’accordo e ne spiega le ragioni.
Secondo l’Amministrazione, il contributo in esame, seppur circoscritto ai beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, soddisfa i requisiti previsti dal citato articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 – che nello specifico recita “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” – , poiché:
– è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari di tale misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria, risultando, quindi, erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica
– è rappresentato da un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante degli interessati e, pertanto, differente rispetto alla misura “Resto al Sud” esistente prima della stessa emergenza.
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