7 Maggio 2026
Oic, documento interpretativo sulla valutazione dei titoli
La facoltà temporanea di non svalutare quelli iscritti all’attivo circolante, offerta dalla legge di bilancio 2026, ha spinto l’Organismo italiano di contabilità a chiarire la portata della deroga
Lo scorso 5 maggio l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato il testo definitivo del documento interpretativo n. 12, volto a chiarire, sotto il profilo tecnico contabile, gli aspetti connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.
La materia è stata disciplinata dall’ultimo Bilancio (legge n. 199/2025) che all’articolo 1, commi da 65 a 67, concede alle imprese che adottano i principi contabili nazionali (Oic adopter) di derogare ai criteri ordinari di valutazione e iscrivere i titoli dell’attivo circolante in base al loro valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
La facoltà di non svalutare i titoli dell’attivo circolante è di carattere transitorio e si applica agli esercizi 2025 e 2026; inoltre, la deroga non opera nei casi in cui il minor valore di mercato assume carattere durevole, situazione in cui resta fermo l’obbligo di procedere alla svalutazione, come prevedono le norme civilistiche.
Le società che decidono di optare per la disciplina derogatoria sono tenute a destinare a una riserva indisponibile di utili una quota pari alla mancata svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. Qualora utili o riserve disponibili non siano sufficienti, la riserva dovrà essere costituita con gli utili degli esercizi successivi.
Lo scopo della disposizione derogatoria temporanea è quello di sterilizzare gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi, consentendo alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
La norma, di fatto, ricalca provvedimenti di analogo tenore previsti in passato in fasi di forte instabilità dei mercati finanziari, a fronte dei quali l’Oic aveva pubblicato il documento interpretativo 11 e successivi aggiornamenti.
La legge non introduce alcuna novità, sotto il profilo tecnico-contabile, rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni; tuttavia, l’Organismo italiano di contabilità ha ritenuto necessario pubblicare un nuovo documento interpretativo, per allineare le disposizioni alla nuova legge e alla loro applicazione negli esercizi 2025-2026.
In coerenza con i chiarimenti resi dall’Oic, l’ambito di applicazione della deroga è circoscritto ai titoli di debito e di capitale (partecipazioni) iscritti nell’attivo circolante e disciplinati dagli Oic 20 e 21, restando esclusi gli strumenti finanziari derivati, ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante. Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’Oic 32, sono valutati, in base al comma 1, n. 11-bis, dell’articolo 2426 del codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e a ogni data di chiusura del bilancio.
L’Oic ha, altresì, chiarito che la deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (ad esempio, 31 dicembre 2024) e ai titoli acquistati nell’esercizio in corso (ad esempio, il 2025). Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (ad esempio, titoli con diverso Isin di uno stesso emittente), motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.
Inoltre, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della norma, le società che si avvalgono della deroga dovranno illustrare in nota integrativa:
- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea
e
- l’effetto prodotto dall’applicazione della deroga sul risultato d’esercizio.
Fonte: FiscoOggi
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