Analisi e commenti

24 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (12) le spese universitarie

Per non perdere lo sconto fiscale è fondamentale conservare ricevute, attestazioni dell’ateneo e prove dei pagamenti tracciabili, documenti essenziali in caso di controlli fiscali

All’interno delle agevolazioni sulle spese di istruzione, le spese universitarie hanno una voce specifica. Come per le spese scolastiche, l’agevolazione consiste in una detrazione del 19 per cento. Per le università statali la detrazione si applica all’intera spesa sostenuta, mentre per gli atenei non statali è soggetta ai limiti fissati annualmente dal ministero dell’Università e della Ricerca.

Nello specifico, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione del 19% per le spese sostenute nel 2025 per la frequenza di corsi universitari, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir). L’agevolazione riguarda sia gli atenei statali sia quelli non statali, italiani e stranieri, con modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di università frequentata.

I righi del modello 730/2026 dedicati a questa agevolazione sono quelli da E8 a E10 (“Altre spese”). Il codice da indicare è 13. Lo stesso codice è da utilizzare nel modello Redditi persone fisiche, ai righi RP8-RP13.

I corsi agevolati
La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di laurea
  • corsi di laurea magistrale
  • corsi di laurea magistrale a ciclo unico
  • corsi universitari di specializzazione
  • corsi di perfezionamento universitario
  • master universitari
  • corsi di dottorato di ricerca
  • Istituti tecnici superiori
  • nuovi corsi istituiti presso Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati ai sensi del Dpr n. 212/2005 (I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono invece equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, i cui costi rientrano nella detrazione per spese scolastiche)
  • corsi statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

La detrazione è riconosciuta anche per i corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria, purché svolti presso centri accreditati dal ministero dell’Università e della Ricerca. Non sono invece detraibili le spese di iscrizione sostenute presso istituti musicali privati.

Spese ammesse alla detrazione
Rientrano nel perimetro agevolativo non soltanto le tasse universitarie in senso stretto, ma anche numerosi oneri collegati al percorso accademico. In particolare, sono detraibili:

  • le tasse di immatricolazione e di iscrizione annuale, anche per studenti fuori corso
  • i costi per la cosiddetta ricognizione della carriera universitaria (ossia il diritto fisso dovuto da cui non ha rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, ma vuole riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative all’interruzione)
  • le soprattasse per esami di profitto e laurea
  • i costi sostenuti per i test di accesso ai corsi universitari, in quanto condizione necessaria per l’ammissione ai corsi stessi
  • i corsi per la formazione degli insegnanti.

Di seguito, qualche ulteriore dettaglio utile. Innanzitutto, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2025 riferite a più anni accademici.

Inoltre, per quanto riguarda la formazione dei docenti, rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per i tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i corsi universitari finalizzati all’acquisizione dei Cfu o Cfa richiesti per l’accesso ai ruoli della docenza.

La detrazione non spetta, invece, per i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, l’acquisto di libri, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio connessi alla frequenza universitaria e casi specifici come le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza e le somme versate a un’associazione riconosciuta dal ministero per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per accedere a un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Università statali
Nel caso di iscrizione presso università statali, la detrazione del 19% è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente. Non sono previsti limiti massimi di spesa detraibile, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

Università non statali
Per le università private, la detrazione non può essere calcolata su importi superiori ai limiti fissati annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Per il periodo d’imposta 2025, il decreto ministeriale n. 1126 del 31 dicembre 2025 ha previsto i seguenti importi massimi detraibili.

Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Area medica

  • Nord: 3.600 euro
  • Centro: 2.900 euro
  • Sud e Isole: 2.650 euro

Area sanitaria

  • Nord: 4.100 euro
  • Centro: 3.100 euro
  • Sud e Isole: 3.050 euro

Area scientifico-tecnologica

  • Nord: 3.700 euro
  • Centro: 2.900 euro
  • Sud e Isole: 2.600 euro

Area umanistico-sociale

  • Nord: 3.200 euro
  • Centro: 2.750 euro
  • Sud e Isole: 2.550 euro

Corsi post-laurea
Per:

  • dottorati di ricerca
  • scuole di specializzazione
  • master universitari di primo e secondo livello
  • corsi di perfezionamento universitario

i limiti massimi di spesa detraibile sono:

  • Nord: 4.100 euro
  • Centro: 3.100 euro
  • Sud e Isole: 3.050 euro

Nella guida “Spese istruzione” (pagine 13-17) sono riportate la tabella dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare e la tabella che chiarisce la zona geografica di appartenenza per ciascuna regione italiana.

Se lo studente sostiene nello stesso anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post-laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.

Nei limiti sopra indicati rientrano anche le spese sostenute per i test di ammissione e l’imposta di bollo.

In particolare, per quanto riguarda i costi del test di ammissione, se vengono fatte più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere:

    • se lo studente si iscrive a una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test, le spese sostenute per i test di ammissione vanno calcolate all’interno del limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.
    • se lo studente non si iscrive a nessun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Università estere
Anche le spese sostenute presso università straniere possono beneficiare della detrazione. Per i corsi di laurea esteri il limite detraibile è quello previsto per l’area disciplinare corrispondente nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Analogo discorso per i corsi post-laurea sostenuti all’estero.

Corsi di laurea in teologia
Per le spese sostenute per corsi di laurea in teologia presso le università pontificie e per corsi di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, la detrazione fiscale è riconosciuta entro i limiti previsti per i corsi appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per individuare la fascia geografica di riferimento, si considera la regione in cui si svolge il corso di studi, anche quando questo è erogato nello Stato della Città del Vaticano.

Università telematiche

Le spese sostenute per corsi presso università telematiche sono detraibili alle stesse condizioni previste per gli altri atenei non statali. Per individuare il limite applicabile occorre considerare l’area disciplinare del corso e la regione in cui ha sede legale l’università.

Se invece il corso viene svolto in una sede situata in una regione diversa da quella della sede legale dell’ateneo, rileva la regione in cui si svolge effettivamente il corso.

Limiti alle detrazioni

Nella determinazione dell’importo detraibile devono essere considerate anche le spese indicate nella Certificazione unica 2026, ai punti da 341 a 352, segnate dal codice 13.

Dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro trovano applicazione ulteriori meccanismi di limitazione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico.

Resta inoltre applicabile la disciplina introdotta dal 2020 secondo cui la detrazione spetta integralmente fino a un reddito complessivo di 120mila euro. Oltre tale soglia il beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.

Non possono essere portate in detrazione, inoltre, le spese universitarie che nel medesimo anno siano state integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e indicate nella Certificazione Unica 2026 con il codice previsto per tale fattispecie. Qualora il rimborso sia soltanto parziale, il beneficio fiscale spetta esclusivamente sulla quota di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente.

Infine, per poter usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati eseguiti in modo tracciabile (ad esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, bollettini postali e Mav, PagoPa ecc).

Per approfondire
Maggiori dettagli sulle agevolazioni previste in materia di spese d’istruzione sono indicati nella guida “Spese istruzione”, disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alle altre all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.

Per la serie “Dentro la dichiarazione” sono inoltre disponibili:

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Fonte: FiscoOggi

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