Analisi e commenti

20 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (10) che cosa si intende per Ecobonus?

È un’agevolazione che incoraggia l’efficientamento energetico degli edifici esistenti. Per chi ha sostenuto spese lo scorso anno, presentare il modello 730 o Redditi è il modo per usufruirne

Tra i principali strumenti a sostegno del risparmio energetico e della riduzione dei consumi negli immobili figura senz’altro l’Ecobonus. L’incentivo, nato per favorire gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stato introdotto quasi vent’anni fa, dalla legge n. 296/2006 (articolo 1, commi da 344 a 349). Quest’anno trova posto nei righi E61 ed E62 del 730/2026 o nella sezione IV del modello Redditi PF, dove devono essere indicati gli importi delle spese agevolabili sostenute e i codici specifici che identificano gli interventi effettuati.

Si tratta di un’agevolazione modificata più volte nel tempo, con la previsione di una detrazione più o meno elevata nel corso degli anni, e di grande ampiezza, essendo accessibile per molteplici interventi, come la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o la coibentazione dell’edificio o ancora l’installazione di pannelli solari o di schermature solari (come tende o pergole). Ciascuna categoria di intervento ha limiti di spesa e requisiti tecnici propri. Di seguito proponiamo una veloce disamina della disciplina nel suo insieme, rimandando all’apposita guida (Riqualificazione energetica) per maggiori dettagli.

Breve storia di una detrazione green
Nel corso degli anni la disciplina ha subito numerose modifiche sia con riferimento alle tipologie di interventi agevolabili sia alle percentuali di detrazione riconosciute. Una svolta decisiva è arrivata con il decreto legge n. 63/2013, che attualmente regola l’agevolazione (articolo 14).

L’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, all’interno delle misure del cosiddetto Superbonus, ha introdotto, inoltre, disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La normativa relativa alla detrazione per riqualificazione energetica è stata modificata in modo sostanziale dal 2025. Il beneficio è stato profondamente ridimensionato: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è del 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati, mentre raggiunge il 50% se i lavori sono effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione principale. Dal 2027 le aliquote si riducono rispettivamente al 30% e al 36 per cento. La maggiorazione spetta anche per interventi sulle pertinenze e per le quote condominiali riferibili all’abitazione principale, purché siano rispettati i requisiti di titolarità dell’immobile e di destinazione ad abitazione principale previsti dalla normativa e chiariti dalla circolare n. 8/2025 (vedi “Novità in tema di bonus edilizi: pubblicate le istruzioni dell’Agenzia”). L’aliquota più alta è applicabile anche se l’immobile è abitazione abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, come stabilisce l’articolo 5, comma 5, del Tuir).
Per i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70mila euro, la detrazione spetta se l’esecuzione è affidata ed eseguita da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Cenni sulla normativa tecnica
Anche la normativa tecnica a cui fare riferimento ha subito ripetuti ritocchi.
In sintesi, per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 si applicano i requisiti tecnici previsti dal decreto Mef del 19 febbraio 2007, per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 si applica il decreto “Requisiti” del ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 agosto 2020, che ha introdotto nuovi requisiti tecnici e massimali di costo specifici per tipo di intervento. Inoltre, per i lavori soggetti al Dm del 6 agosto 2020, l’asseverazione richiesta deve attestare non solo il rispetto dei requisiti tecnici, ma anche la congruità delle spese sostenute, con obbligo di computo metrico.

Chi può beneficiarne
L’incentivo è diretto a un’ampia platea di contribuenti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Possono beneficiarne, infatti, le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati non commerciali, le società e le imprese, purché siano proprietari, o titolari di un diritto reale sull’immobile oppure ne abbiano la disponibilità in base a un titolo valido, come locazione, comodato promessa di acquisto. L’agevolazione è riconosciuta anche ai soci di cooperative, ai familiari conviventi, ai conviventi di fatto e al coniuge separato assegnatario dell’immobile.
In caso di lavori effettuati tramite contratto di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore dell’immobile ed è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing, indipendentemente dall’importo dei canoni versati. In questa situazione non è obbligatorio effettuare i pagamenti tramite bonifico dedicato.
L’estensione del beneficio ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto è però limitata agli immobili destinati alla vita privata e non riguarda gli immobili utilizzati  per attività d’impresa, arti o professioni.
Dal 1° gennaio 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, la detraibilità degli oneri è soggetta a un limite complessivo determinato in funzione:

  • del reddito del contribuente
  • della composizione del nucleo familiare e della presenza di figli fiscalmente a carico.

Pagamento con bonifico
Per usufruire dell’Ecobonus, i contribuenti che non svolgono attività d’impresa devono pagare i lavori tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del soggetto che riceve il pagamento e gli estremi della fattura cui il bonifico si riferisce. L’obbligo non riguarda i titolari di reddito d’impresa, per i quali rileva il principio di competenza e non il momento del pagamento.
La detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile e ha sostenuto effettivamente la spesa. Possono quindi usufruirne, ad esempio, proprietari, titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie), locatari, comodatari, familiari conviventi e conviventi di fatto.
Qualora fattura, bonifico e scheda Enea non siano intestati alla stessa persona, l’Ecobonus può comunque essere riconosciuto al contribuente che ha sostenuto concretamente il costo, a condizione che la documentazione di spesa venga integrata con l’indicazione del nominativo corretto e della quota di spesa a lui imputabile.

Lente su edifici e interventi
Prima di passare alle informazioni più dettagliate, va precisato che l’Ecobonus spetta per interventi effettuati su edifici già esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, merce o patrimoniali, purché censiti o accatastabili. La misura include anche le unità collabenti (F/2) o in corso di definizione (F/4) e, in particolari circostanze, gli edifici in corso di costruzione (F/3). Questi edifici devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione.
In generale, la detrazione resta esclusa per le nuove costruzioni (in quanto già assoggettate a prescrizioni di prestazione energetica). Attualmente, l’agevolazione è ammessa per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti, a determinate condizioni (per le quali si rimanda alla guida).

La nozione di impianto termico agevolabile è stata ampliata dal Dlgs n. 48/2020, facendo spazio anche alle stufe a pellet o a legna, caminetti e termocamini fissi, superando le precedenti limitazioni basate sulla potenza dell’impianto.
Nel tempo l’agevolazione ha fatto spazio alle pompe di calore, agli impianti geotermici e agli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, favorendo la diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica.

Dal 2015 sono state ammessi gli impianti alimentati da biomasse combustibili le e schermature solari, e i sistemi di building automation per il controllo da remoto degli impianti. Dal 2018 l’agevolazione è stata estesa anche a micro-cogeneratori, apparecchi ibridi pompa di calore-caldaia a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, nell’ottica di incentivare soluzioni energetiche sempre più avanzate.

L’orientamento attuale tende alla progressiva decarbonizzazione del patrimonio immobiliare: dal 2025 non è più agevolata la sostituzione degli impianti con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, comprese le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione alimentati da fonti fossili.
In ogni caso, per accedere all’ecobonus è necessario che gli interventi rispettino la normativa urbanistica, edilizia, energetica e di sicurezza vigente, e l’agevolazione continua ad applicarsi anche agli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Alternative alla detrazione
Per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti potevano scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, uno sconto in fattura applicato dal fornitore oppure potevano trasformare la detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi compresi banche e intermediari finanziari (articolo 121, Dl n. 34/2020).
Le regole per l’esercizio di tali opzioni sono più volte modificate. L’ultimo intervento a cui fare riferimento è il Dl n. 39/2024, che ha ulteriormente ritoccato il meccanismo restringendo le ipotesi di applicazione. L’Agenzia ha fornito chiarimenti concreti in merito con le risposte 103,104 e 105 del 15 aprile 2025 (vedi “Sconto in fattura, cessione del credito: deroga al blocco con regole precise”.

Requisiti tecnici specifici assicurano il taglio effettivo dei consumi
Per accedere alle detrazioni, le opere di efficientamento energetico devono essere eseguite nel rispetto delle normative edilizie, urbanistiche, energetiche e di sicurezza vigenti.

La normativa distingue diverse categorie di lavori.

In estrema sintesi, rientrano nell’Ecobonus gli interventi che migliorano l’efficienza energetica complessiva dell’edificio, quelli che riducono la dispersione di calore attraverso pareti, coperture, pavimenti e infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi più efficienti, le schermature solari, gli impianti a biomassa e i dispositivi che consentono il controllo da remoto degli impianti domestici, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Per ciascuna tipologia sono previsti requisiti specifici. Ad esempio, nel caso di pareti, coperture e infissi, il semplice rifacimento non è sufficiente: l’intervento deve determinare un effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.
In linea generale, non è agevolata la semplice sostituzione di elementi già conformi ai requisiti richiesti se non comporta un risparmio energetico.

Nel caso dei pannelli solari per l’acqua calda, è richiesto il rispetto di specifici standard di qualità; gli impianti di riscaldamento a biomassa devono avere requisiti minimi di rendimento e rispettare le certificazioni ambientali previste dalla normativa; le schermature solari devono essere installate in modo stabile sull’edificio e possono essere collocate all’interno, all’esterno o integrate nelle superfici vetrate.
Regole precise anche per i dispositivi di controllo remoto che devono consentire il monitoraggio dei consumi, la visualizzazione delle condizioni di funzionamento dell’impianto e la gestione a distanza dell’accensione, dello spegnimento e della programmazione degli impianti.

Asseverazione tecnica e attestato di prestazione energetica
Per accedere alla detrazione è normalmente necessario acquisire un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che certifichi il rispetto dei requisiti previsti per il miglioramento realizzato oppure con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Per alcuni interventi l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione rilasciata dal produttore o dal fornitore. La semplificazione è prevista per la sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 kw, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 kw e dei sistemi di dispositivi multimediali.

Attenzione, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione deve attestare anche la congruità delle spese sostenute e deve essere accompagnata dal computo metrico.

Un altro documento tecnico indispensabile per dimostrare che l’intervento ha avuto gli effetti voluti dalla norma è l’Attestato di prestazione energetica (Ape). L’Ape certifica il livello di efficienza energetica raggiunto dall’immobile dopo i lavori e attribuisce la relativa classe energetica. Deve essere redatto da un tecnico abilitato e indipendente dai lavori effettuati. Non è, tuttavia, sempre richiesto. Sono previste specifiche esenzioni, ad esempio, per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, le schermature solari e per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

E, infine, la scheda tecnica all’Enea
La procedura si conclude, almeno per quanto riguarda la documentazione da produrre, con la compilazione della scheda tecnica descrittiva degli interventi realizzati da trasmettere all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, data che coincide, di norma, con il collaudo o con l’attestazione di funzionalità dell’impianto. Se il collaudo non è previsto, la data deve risultare dalla documentazione rilasciata dall’impresa o dal tecnico incaricato, in ogni caso non è sufficiente un’autocertificazione del contribuente.
Il nuovo adempimento va fatto dai lavori conclusi dal 2018.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 la scheda può essere inviata telematicamente tramite il portale Enea oppure, solo in casi eccezionali di particolare complessità non gestibile con le procedure informatiche disponibili, tramite raccomandata (via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Per gli interventi iniziati dalla stessa data, invece, l’invio ammesso è soltanto telematico attraverso il portale Enea dedicato ai bonus fiscali.

Per i lavori che si sviluppano in più anni, l’invio deve essere effettuato comunque entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento e la scheda deve riportare l’ammontare complessivo delle spese sostenute.
Per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda deve essere inviata all’Enea nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa, il contribuente può integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Una volta effettuata la trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di conferma che deve essere conservata. È sufficiente tenere l’e-mail di avvenuta ricezione oppure la stampa della scheda contenente il codice Cpid e la data di trasmissione, elementi che attestano il buon esito dell’operazione.

La disciplina lascia una porta aperta ai ritardatari. I contribuenti che dimenticano di inviare la scheda nei termini previsti non perdono automaticamente l’agevolazione. Possono infatti utilizzare l’istituto della remissione in bonis, purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza. Il contribuente può regolarizzare la situazione inviando la scheda entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versando una sanzione di 250 euro.
Situazione facilmente recuperabile anche in presenza di errori materiali nella scheda trasmessa. Le sviste possono essere rettificate anche dopo i 90 giorni di tempo previsti, purché ciò avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa è detraibile, tramite una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.

I documenti da conservare
Per dimostrare il diritto e la legittimità della detrazione è essenziale che il contribuente conservi i documenti che dimostrino la correttezza degli interventi effettuati e il possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione.

La documentazione da conservare è ampia e comprende:

  • ricevuta di trasmissione all’Enea
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese
  • bonifici utilizzati per il pagamento
  • asseverazioni tecniche e certificazioni sostitutive
  • eventuale Attestato di prestazione energetica (Ape)
  • documentazione urbanistica e autorizzativa
  • certificazioni condominiali per i lavori sulle parti comuni.

Per approfondire
Informazioni dettagliate su requisiti e modalità di accesso all’Ecobonus sono disponibili nella guida “Riqualificazione energetica”, presente sul sito dell’Agenzia delle insieme alle altre della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.

Per la serie “Dentro la dichiarazione” è disponibile anche:

Continua


Fonte: FiscoOggi

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