16 Dicembre 2021
Un’edizione della Gazzetta, due bonus regolamentati
Due decreti pubblicati ieri, 15 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 297, definiscono i requisiti tecnici, i termini e le modalità per la fruizione, rispettivamente, del credito d’imposta per l’utilizzo di prodotti riciclati – Dm 6 ottobre 2021 – e dell’agevolazione, concessa nella stessa forma, rivolta alle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei comuni e dei piccoli centri urbani, con meno di 3mila abitanti – Dm 30 ottobre 2021.
I prodotti da riciclo e riuso
Il primo provvedimento, il decreto 6 ottobre del ministero della Transizione ecologica, detta le modalità per la fruizione del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso, introdotta dall’articolo 26-ter del Dl n. 34/2019.
L’agevolazione si riferisce ai prodotti semilavorati o finiti, acquistati nel corso del 2020, che derivano per almeno il 75% della loro composizione dal riciclo di rifiuti o rottami; rientra nel beneficio anche il compost di qualità prodotto dal trattamento dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata.
Il bonus fiscale è riservato alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano tali beni nell’esercizio della loro attività economica o professionale. Il credito d’imposta va calcolato nella misura del 25% del costo dei prodotti da riciclo, fino a un massimo di 10mila euro per beneficiario.
Il decreto definisce i requisiti tecnici dei beni e la procedura di riconoscimento dell’agevolazione.
In particolare, gli interessati che intendono inoltrare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel 2020 possono utilizzare una apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul sito internet del ministero. Per inoltrare l’istanza avranno a diposizione 60 giorni a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma, che sarà pubblicata nella sezione news dello stesso sito internet. La domanda, firmata digitalmente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), dovrà specificare l’ammontare delle spese sostenute e quello del relativo credito maturato.
Il ministero della Transizione ecologica, dopo le verifiche del caso, concederà il credito nella misura dei limiti previsti per ogni domanda, secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano a 10.000.000 di euro: entro 90 giorni dalla presentazione delle domande comunicherà ai soggetti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Il credito, che può essere maturato fino a un massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario, va esposto in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude. Il bonus può essere speso solo in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento da parte del Ministero della transizione ecologica.
L’utilizzo di un credito d’imposta di importo superiore a quello concesso, comporterà il rifiuto dell’intera operazione di versamento.
Farmacie e telemedicina nei piccoli Comuni
Il secondo bonus, regolamentato con il decreto 30 ottobre del ministero della Salute, è quello relativo alle spese sostenute dalle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti che hanno sostenuto nel 2021 spese per l’acquisto e/o il noleggio di apparecchiature necessarie per le prestazioni di telemedicina. I dispositivi il cui acquisto o affitto permette l’accesso all’agevolazione sono quelli individuati dal decreto 16 dicembre 2010 del ministro della Salute:
- dispositivi con modalità non invasiva della pressione arteriosa
- dispositivi con modalità non invasiva della capacità polmonare tramite auto-spirometria
- dispositivi con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno
- dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasiva della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni
- dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia, sempre da effettuarsi in collegamento con i centri accreditati dalle regioni.
Anche in questo caso l’agevolazione, disposta dall’articolo 19-septies del Dl n. 137/2020, è concessa sotto la forma del credito d’imposta. Il limite massimo dell’importo che può essere concesso è di 3mila euro per soggetto beneficiario, da calcolare nel 50% della spesa sostenuta e ammissibile, nel limite complessivo di spesa prevista che equivale a 10.715.000 euro per il 2021.
Per il riconoscimento del credito d’imposta le farmacie interessate devono presentare una domanda per via telematica, a partire da oggi, giorno successivo alla pubblicazione del decreto, e fino al 31 dicembre prossimo, attraverso le funzionalità del Sistema tessera sanitaria gestito dal Mef.
La richiesta deve contenere i dati della farmacia, la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, l’elenco delle spese sostenute e l’ammontare del credito spettante.
Anche in questo caso il credito d’imposta è riconosciuto, dal ministero della Salute, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Lo stesso dicastero, dopo la verifica del rispetto dei presupposti, procede alla registrazione del contributo e comunica l’importo del credito spettante al beneficiario, tramite il Sistema tessera sanitaria. La somma riconosciuta come credito sarà quindi utilizzabile, esclusivamente in compensazione con modello F24, a decorrere dal 15 del mese successivo a quello in cui è stata data la comunicazione al soggetto che dovrà utilizzarlo.
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