6 Agosto 2021
Tempi brevi per la variazione se la controparte è inadempiente
Ai fini Iva, il cedente/fornitore può emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di risoluzione di un’operazione per il verificarsi di una clausola prevista nel contratto, senza che debba attendere l’esito di un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) dell’esistenza di tale causa. È quanto ribadisce l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021.
La “risoluzione” dell’operazione, giudiziale o di diritto, rientra tra le ipotesi che consentono al cedente del bene o al prestatore di un servizio di variare in diminuzione l’imponibile Iva, secondo quanto previsto dall’articolo 26, secondo comma, del decreto Iva.
Il verificarsi della clausola risolutiva espressa, prevista nel contratto, quale il mancato pagamento (articolo 1456 cc) o lo scadere del termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (articolo 1454 cc), può costituire il presupposto che legittima l’emissione di una nota di variazione in base al secondo comma dell’articolo 26.
Partendo da tale premessa, l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto odierno fornisce ulteriori chiarimenti rispetto al precedente n. 13/2019, in relazione all’ipotesi in cui una variazione venga emessa dalla parte adempiente dopo la contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione di una clausola risolutiva espressa.
Il precedente documento di prassi, in particolare, ha precisato che nel caso di in cui siano state intraprese azioni giudiziali nei confronti del fornitore che si è avvalso di una clausola risolutiva espressa per “supposto” mancato adempimento della controparte, per poter operare la variazione, gli effetti della clausola invocata risultano subordinati all’esito del giudizio.
Il principio deve essere letto alla luce del chiarimento già fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 449/2008, secondo cui al verificarsi di una causa di estinzione del contratto, il cedente o il prestatore che ha già emesso regolare fattura e assolto il pagamento dell’imposta, può emettere nota di variazione e detrarre l’imposta senza che sia necessario aspettare l’esito di un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) che verifichi la causa di risoluzione.
Naturalmente sono fatti salvi gli effetti di una eventuale successiva pronuncia giudiziale che, nel determinare l’infondatezza giuridica della dichiarazione risolutiva, confermi gli accordi e gli obblighi contrattuali originari.
In conclusione, l’Agenzia conferma che, in caso di attivazione di una clausola risolutiva espressa, che comporti l’estinzione per intero o parzialmente di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, è legittima l’emissione di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione della citata clausola risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda “(…) necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione”.
Di conseguenza, il cessionario o il commettente è tenuto ad applicare quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, del decreto Iva, secondo cui “Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Il cedente/prestatore, da parte sua, ha l’obbligo di emettere una nota di debito se l’esito del procedimento giudiziale risulta favorevole alla controparte.
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