6 Agosto 2021
Trasporto urbano con audioguida: aliquota Iva al 5% per il servizio
La prestazione complessiva che affianca il servizio di audioguida, a cui si può accedere facoltativamente tramite un QR code stampato sulla prenotazione di viaggio, a quello di trasporto pubblico urbano di persone, eseguito tramite battelli all’interno del Comune, sconta l’aliquota Iva al 5 per cento. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 530 del 6 agosto 2021.
L’interpello è stato presentato da una società che svolge l’attività di trasporto pubblico urbano di linea nel Comune che ha concesso l’autorizzazione per due linee di navigazione per le quali sono stabiliti punti di imbarco, orari e tariffe che non possono essere modificati se non con approvazione da parte del Comune stesso. I battelli utilizzati sono destinati al solo trasporto di passeggeri per tratte di breve durata, i cui biglietti di viaggio possono essere acquistati presso le biglietterie della società o tramite il sito web della società medesima o presso negozi, tabaccherie ed edicole. I biglietti hanno una validità di 24 o 48 ore e i passeggeri possono salire e scendere dai battelli in qualsiasi punto d’imbarco.
La società fa presente che per quanto riguarda il trattamento Iva dei biglietti è stata applicata
- fino al 31 dicembre 2016 l’esenzione Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 14) del Dpr 633/1972
- dal 1° gennaio 2017 l’aliquota Iva ridotta del 5% ai sensi della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter) allegata al decreto Iva.
L’istante vuole affiancare al servizio di trasporto urbano un sistema di commenti audio plurilingue (audioguida) a cui il cliente può accedere facoltativamente tramite un QR code stampato sulla prenotazione di viaggio. Questo sistema non inciderà affatto sul prezzo di vendita del biglietto e la società vuole sapere se con l’aggiunta di tale servizio la prestazione resa diventa una prestazione generica, al posto di in luogo di quella relativa al trasporto pubblico, con la conseguente diversa aliquota Iva applicabile (ordinaria e non più ridotta la 5%).
L’Agenzia delle entrate innanzitutto ricorda che l’articolo 1, commi 33-35 della legge di bilancio 2017 è intervenuto sulla disciplina fiscale ai fini Iva delle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, prevedendo l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza“, ossia quelle adibiti al servizio taxi, quali gondole o motoscafi. Soggiacciono, invece, all’aliquota Iva del 5% quelle effettuate tramite mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto acqueo non equiparabili ai taxi. Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito sono assoggettate ad aliquota del 10 per cento.
In sostanza, chiarisce l’Agenzia, che continuano a essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini Iva, le prestazioni di trasporto urbano (che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate da “veicoli da piazza“, quali il servizio di taxi, a cui sono equiparati gondole e motoscafi; le prestazioni di trasporto urbano di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi di quelli da piazza, scontano l’Iva al 5% e i trasporti extraurbani, indipendentemente dal mezzo usato, scontano l’Iva al 10 per cento.
Per fornire un quadro completo delle disposizioni, l’Agenzia fornisce la definizione della nozione di “trasporto di persone”, prendendo le mosse dalla giurisprudenza e dalla normativa derivante dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile. Il “trasporto” include le fattispecie nelle quali un vettore si obbliga, tramite corrispettivo, a trasferire persone o cose “da un luogo a un altro” e , al riguardo, con la risoluzione n. 8/2021 la stessa Agenzia ha chiarito che se, al contrario, “l’obbligo assunto riguardi l’esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appaia meramente strumentale“, questo non può essere considerato una prestazione di trasporto vera e propria, ma si tratta, invece, di una “prestazione complessa“.
Pertanto, se accanto alla prestazione di trasporto di persone sono previste anche altre prestazioni si configura una prestazione unica generica, per la quale, in base all’articolo 3 del decreto Iva, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 22 per cento.
Nel caso in esame, il servizio di audioguida sarà accessibile dagli utenti che lo vorranno utilizzare attraverso un QR code letto dal proprio smartphone previa installazione di un’apposita app. In pratica, ritiene l’Agenzia, la prestazione complessiva che la società andrà a fornire mantiene la natura di trasporto urbano di persone, dal momento che il trasporto non assume la caratteristica di mera strumentalità rispetto al “nuovo servizio” e, inoltre, il prezzo di vendita del biglietto non subirà modifiche (né in aumento né in diminuzione in base all’utilizzo del servizio di audioguide) rappresentando, quindi, un corrispettivo unitario.
Alla prestazione complessiva, qualificata come trasporto urbano di persone, è quindi corretto mantenere l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5%, ai sensi della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter) allegata al Dpr n. 633/1972.
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