14 Giugno 2021
Emendamenti ai principi contabili in tema di società cooperative
L’Organismo italiano di contabilità (Oic) lo scorso 17 maggio ha pubblicato in consultazione la bozza di modifiche ai principi contabili nazionali per disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il numero limitato di specificità, piuttosto che predisporre un principio contabile ad hoc per le cooperative, si è intervenuti con modifiche a quelli esistenti, nello specifico Oic 28, Oic 9 e Oic 12. I commenti possono essere inviati entro il 16 luglio 2021.
Oic 28 Patrimonio netto
Il primo emendamento prevede che le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla legge n. 59/1992 siano iscritte nel capitale sociale delle cooperative, al pari delle altre categorie di azioni, dando evidenza nella nota integrativa del numero e del valore nominale.
L’Oic interviene inoltre sul trattamento contabile dei ristorni di cui all’art. 2545-sexies del codice civile, poiché in assenza di specifica previsione normativa c’è chi li contabilizza come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico e chi nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione ai soci.
La bozza prevede che i ristorni siano iscritti tra i debiti, quando lo statuto o il regolamento prevedono che esiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni ai soci. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Se invece non esiste un’obbligazione alla ripartizione, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione.
Oic 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
L’Oic ha ritenuto opportuno specificare che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività occorre tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti, essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa, deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile.
Tale articolo dispone:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Inoltre, in relazione ai ristorni, per evitare duplicazioni, l’Oic ha chiarito che la previsione della loro attribuzione ai soci non viene inclusa nei flussi finanziari attesi, ma considerata nella determinazione del tasso di sconto.
Oic 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio
Le società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico:
– svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci
– si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o
– si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
L’emendamento Oic prevede che tali cooperative forniscano in nota integrativa informazioni sulla condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:
- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale di cui alla voce A1 del conto economico
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui alla voce B9 del conto economico
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui alla voce B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui alla voce B6 del conto economico.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la prevalenza è documentata con riferimento alla media ponderata.
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