14 Giugno 2021
Imu e Tari per pensionati esteri, arrivano dal Mef i chiarimenti
Con la risoluzione n. 5 dell’11 giugno 2021, firmata dalla direttrice generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, il dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti per il pagamento della imposta municipale (Imu) e della tassa o la tariffa sui rifiuti (Tari) dovute in misura ridotta (rispettivamente della metà e di due terzi) dai pensionati esteri, così come previsto dall’articolo 1, comma 48 della legge di bilancio 2021.
Tale disposizione prevede che “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
In particolare, è stato chiesto al Df se possono beneficiare delle agevolazioni i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti all’estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di un immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d’uso e a prescindere dal Paese di residenza, poiché la norma prevede che gli stessi siano “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”. Inoltre, sono stati sollevati dubbi se per pensione in regime di convenzione internazionale si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.
Il dipartimento delle Finanze chiarisce, innanzitutto, che l’agevolazione prevista non può essere concessa indipendentemente dal Paese di residenza del pensionato, perché la norma prevede espressamente che, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, ossia deve coincidere lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
La definizione di pensione in regime internazionale, prosegue la nota del dipartimento, indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati: in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), con la sola eccezione del Messico e della Repubblica di Corea le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. e, di conseguenza, non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021.
Nella categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano, quindi, sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale e queste possono usufruire della riduzione alla metà dell’Imu e anche del versamento in misura ridotta di due terzi della Tari.
Per concludere, completa il Df, resta comunque escluso dall’applicazione dell’agevolazione la circostanza in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, poiché in questo caso manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.
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