5 Maggio 2021
Ausili per disabili con Iva al 4%, basta il certificato di invalidità
Va in soffitta la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl, per poter assoggettare all’aliquota Iva ridotta del 4% le cessioni dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Questa la principale novità contenuta nel decreto del 7 aprile 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, approdato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 405 di ieri, 4 maggio 2021, che dà attuazione alle disposizioni dettate dall’articolo 29-bis del decreto “Semplificazioni” (Dl n. 76/2020).
Il Dm 7 aprile 2021, nello specifico, modifica l’articolo 2 del Dm 14 marzo 1998, disponendo che per poter beneficiare dell’aliquota al 4% sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Tuttavia, se il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, occorre integrare il documento con un’ulteriore certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
In caso di importazione, la documentazione va prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
Le modifiche hanno origine dalla disposizione introdotta dal decreto “Semplificazioni” che ha previsto, all’articolo 29-bis, che i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. La stessa norma ha disposto l’aggiornamento dell’articolo 2, comma 2 del Dm 14 marzo 1998 a opera di un decreto Mef, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell’applicazione dei benefici, possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla Asl competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza.
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