Normativa e prassi

22 Giugno 2026

Dac8 e cripto-attività: le regole per i fornitori di servizi

L’Agenzia stabilisce termini e modalità di trasmissione delle comunicazioni dei prestatori di servizi tenuti all’adempimento. Primo appuntamento, il 30 giugno 2027

Con il provvedimento firmato oggi, 22 giugno 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, l’Amministrazione mette a punto l’operatività delle nuove regole sullo scambio automatico  relativo alle cripto-attività europee previste dalla Dac8 – direttiva (Ue) 2023/2226) – e stabilisce come gli operatori che offrono servizi legati alle criptovalute devono registrarsi e trasmettere i dati all’Agenzia. Le informazioni saranno, poi, condivise tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi interessati per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale nel settore crypto.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio percorso internazionale fondato sugli standard elaborati dall’Ocse, che nel 2023 ha definito il Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard (Carf), un sistema globale per la raccolta e lo scambio automatico di informazioni sulle operazioni in cripto-attività. Su questa base è stato negoziato l’Accordo multilaterale di scambio dati tra le Autorità competenti, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.

L’obiettivo: più trasparenza nel mondo crypto
Il provvedimento dà attuazione, in particolare, al decreto legislativo n. 194/2025 (vedi “La cooperazione fiscale si amplia, recepita la direttiva europea Dac 8”), che ha introdotto, tra le altre, nell’ordinamento italiano le integrazioni alla cooperazione fiscale europea previste dalla direttiva Dac8 in materia di cripto-attività. L’obiettivo è costruire un sistema di scambio automatico di informazioni in questo settore, in linea con gli standard internazionali elaborati dall’Ocse e sulla scia della metodologia di monitoraggio utilizzata per altri strumenti finanziari.

Chi deve rispettare i nuovi obblighi
Le disposizioni si rivolgono, in via generale, ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell’articolo 7 del Dlgs n. 194/2025.

Gli interessati sono tenuti a trasmettere ogni anno determinate informazioni sui loro clienti all’Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui adempiano già a obblighi equivalenti in un altro Stato Ue o in una giurisdizione extra-Ue qualificata. In quest’ultima ipotesi devono comunque presentare, annualmente, una specifica notifica all’Agenzia delle entrate italiana, entro lo stesso termine previsto per la comunicazione delle informazioni fiscali di cui sopra, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia. Tra le informazioni da comunicare, la nota deve contenere una dichiarazione che attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nell’altro Stato membro o nella giurisdizione qualificata non-Ue.

Quali dati devono essere comunicati
Gli interessati devono trasmettere i dati previsti dal decreto legislativo n. 194/2025, insieme alle proprie informazioni identificative e, se disponibile, al codice fiscale italiano dei clienti interessati, e all’IIN se attribuito. Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite incaricati, utilizzando il formato XML di cui all’Allegato 1 al provvedimento.

La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2027. In caso di errori o di scarto del file, il prestatore può procedere a un nuovo invio entro la stessa scadenza del 30 giugno. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria viene acquisita e inviata alle autorità fiscali degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-Ue nei tempi previsti per lo scambio di informazioni (30 settembre).

In ogni caso, le comunicazioni tardive vengono ugualmente acquisite dall’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della comunicazione, invita gli operatori registrati che hanno omesso l’adempimento a inviare le informazioni previste entro 60 giorni. Superato tale termine, l’Amministrazione invia un sollecito e concede altri 30 giorni di tempo per regolarizzare la situazione, dopodiché cancella la registrazione.

L’Agenzia, di norma, certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione con una ricevuta entro 5 giorni lavorativi dall’invio.

Registrazione unica per i gestori di cripto-attività (Cao)
Il provvedimento definisce anche le regole che i gestori di cripto-attività devono seguire per essere identificati all’interno del nuovo sistema europeo di scambio delle informazioni fiscali previsto dalla Dac8. In sostanza, viene creato un meccanismo di registrazione unica, che permette agli operatori di essere censiti una sola volta e di utilizzare tale registrazione per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Particolare attenzione è riservata ai non residenti che, per prima cosa, devono richiedere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia. Possono farlo online, dal sito delle Entrate, selezionando la richiesta per registrazione a Dac8 presente sul modulo Request Id disponibile nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Chi è già in possesso delle credenziali deve integrare la richiesta inserendo la richiesta di registrazione a Dac8 sull’applicazione Update request presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Comunicati i dati e conclusa la registrazione, all’operatore viene attribuito un codice identificativo univoco, denominato IIN (Individual Identification Number).

Se cambiano le condizioni che hanno determinato la registrazione in Italia è possibile trasferire la registrazione in un altro Stato membro; l’identificativo rimane comunque valido.

Il provvedimento disciplina anche l’uscita dal sistema. La cancellazione della registrazione può essere richiesta, ad esempio, quando il gestore non ha più clienti oggetto di comunicazione nell’Unione europea oppure quando non possiede più i requisiti richiesti dalla normativa.

Lo scambio automatico tra le autorità fiscali
Una volta raccolte, le informazioni vengono trasmesse dall’Amministrazione italiana alle autorità fiscali degli altri Paesi interessati entro il 30 settembre. Il primo scambio internazionale è previsto entro il 30 settembre 2027.

Il ruolo del Centro operativo di Pescara
Per la gestione dei controlli sui gestori di cripto-attività viene individuato come ufficio competente il Centro operativo di Pescara (Cop), al quale sono attribuite le attività relative alla registrazione dei gestori, alle eventuali cancellazioni o revoche e alla gestione del contenzioso che dovesse insorgere.


Fonte: FiscoOggi

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