22 Giugno 2026
Accordo frontalieri Italia-Svizzera, sede del datore anche fuori perimetro
Per il regime previsto dall’accordo del 2020, il lavoratore deve svolgere l’attività all’interno dell’area di frontiera individuata, mentre il suo datore deve essere residente genericamente nell’altro Stato
Quando il lavoratore o la lavoratrice frontalieri svolgono la propria attività all’interno dell’“area di frontiera”, in presenza degli altri requisiti, il regime fiscale agevolato previsto dall’accordo Italia-Svizzera del 2020 si applica anche se la sede aziendale ne è collocata al di fuori. È sufficiente, infatti, che il datore di lavoro sia residente nell’altro Stato contraente. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 126 pubblicata oggi, 22 giugno 2026.
Il caso in esame
A chiedere un parere all’Agenzia è una contribuente fiscalmente residente in Svizzera, in un comune di confine del Canton Ticino, che lavora come informatrice farmaceutica per una società con sede legale in Veneto. L’attività lavorativa è svolta integralmente in Lombardia.
La contribuente si definisce una “frontaliera al contrario” e chiede se possa beneficiare del regime fiscale previsto dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri firmato dai due Paesi nel 2020 e ratificato con la legge n. 83/2023, nonostante la sede del datore di lavoro non sia situata all’interno dell’area di frontiera individuata dall’accordo.
Nell’interpretazione della contribuente la collocazione della sede aziendale sarebbe irrilevante; pertanto, i redditi dovrebbero essere tassati secondo le regole dell’Accordo.
I principi di diritto
L’Agenzia concorda.
La risposta ricostruisce innanzitutto il quadro normativo. Il nuovo accordo Italia‑Svizzera firmato il 23 dicembre 2020, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, sostituisce il precedente del 1974 e regola l’imposizione fiscale dei lavoratori cosiddetti “frontalieri”.
In base all’articolo 3, il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui l’attività è svolta, con ritenuta alla fonte fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali (in Italia, le addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche), mentre lo Stato di residenza tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo, tuttavia, l’eliminazione della doppia imposizione.
Con un accordo amichevole stipulato con scambio di lettere contestuale all’accordo, Italia e Svizzera hanno precisato che “una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all’articolo 2 lettera b) dell’Accordo stesso”. Per qualificarsi come lavoratore frontaliere, l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo richiede tre condizioni:
- residenza in un comune situato entro 20 km dal confine con l’altro Stato contraente
- svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato
- rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza.
L’“area di frontiera” comprende, per quanto riguarda l’Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia Autonoma di Bolzano (lettera a) dell’articolo 2 dell’Accordo).
L’Agenzia evidenzia che solo il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa deve trovarsi nell’area di frontiera italiana, mentre per quanto riguarda il datore di lavoro la disposizione richiede soltanto che sia residente in Italia, senza imporre che la sede sia anch’essa situata nella zona di confine.
Di conseguenza, la sola circostanza che la sede del datore sia ubicata fuori dall’area di frontiera (nel caso in esame in Veneto) non impedisce l’applicazione dell’Accordo, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti.
Alla luce delle disposizioni richiamate, l’Agenzia ha espresso parere favorevole alla proposta della contribuente.
Fonte: FiscoOggi
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