23 Giugno 2026
Canone Tv, in vista la scadenza per la dichiarazione sostitutiva
Chi è titolare di un’utenza elettrica domestica e non ha un televisore deve inviare all’Agenzia l’apposito modello entro il 30 giugno per evitare l’addebito in bolletta da luglio a fine anno
Ancora una settimana a disposizione dei titolari di un contratto di energia elettrica residenziale per presentare la dichiarazione con cui attestano di non possedere un apparecchio televisivo ed evitare così l’addebito automatico del canone nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2026. L’ultimo giorno utile è martedì 30 giugno.
Dal 1° luglio, invece, si aprirà la possibilità di presentare la dichiarazione per ottenere l’esonero relativo al 2027.
Chi deve presentare la dichiarazione
Il canone Tv, ricordiamo, viene addebitato sulle bollette dei titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
I contribuenti che non possiedono un televisore e che, quindi, non devono pagarne l’abbonamento, possono evitare l’addebito automatico dichiarando che, in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica a loro nome, è presente una televisione né di loro proprietà né di proprietà di un componente della stessa famiglia anagrafica.
In particolare, per evitare l’addebito, gli interessati devono compilare e trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva (quadro A) disponibile – insieme alle relative istruzioni – sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, è bene specificare che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli matrimoniali, unione civile, parentela, affinità, adozione o tutela, oppure da legami affettivi, conviventi e con dimora abituale nello stesso comune (articolo 4, Dpr n. 223/1989).
Lo stesso modello (quadro A) può essere presentato anche dagli eredi per dichiarare che, nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio Tv.
Come presentarla
La dichiarazione può essere presentata dal contribuente o dall’erede, oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando l’applicazione web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
In alternativa, ma solo se sottoscritta con firma digitale, può essere inviata tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
Un’ulteriore modalità, più tradizionale, consente l’invio in forma cartacea tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino*, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Promemoria sui termini di presentazione
Riepiloghiamo brevemente le principali scadenze per evitare il pagamento del canone in assenza dell’apparecchio televisivo.
L’esonero può essere richiesto per l’intero anno oppure solo per un semestre.
Per quanto riguarda il 2026:
- la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio era sabato) ha esonerato dal pagamento per l’intero anno 2026
- la dichiarazione presentata dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 esonera dal pagamento per il secondo semestre 2026 (luglio–dicembre).
Va precisato, inoltre, che la dichiarazione ha validità annuale.
Il quadro B
Soffermandoci ancora sul modello, ricordiamo che il quadro B deve essere utilizzato per comunicare che il canone non è dovuto sulle utenze elettriche intestate a chi presenta la dichiarazione sostitutiva, perché già pagato tramite la bolletta di un altro componente della stessa famiglia anagrafica.
In pratica, si compila quando più persone conviventi hanno contratti di fornitura elettrica separati.
Nel campo “data inizio” deve essere indicata la data dalla quale sussistono i presupposti dichiarati (ad esempio, la data da cui decorre l’appartenenza dell’abbonato alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica).
Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nello stesso campo va indicata la data del decesso.
Nel caso di compilazione del quadro B, la dichiarazione non ha validità annuale e può essere presentata in qualunque momento dell’anno. I suoi effetti decorrono dalla data dei presupposti attestati.
Il quadro C
Infine, per comunicare il venir meno dei presupposti dichiarati in precedenza, deve essere compilato il quadro C. È il caso, ad esempio, dell’acquisto di un televisore successivo alla dichiarazione di non detenzione. Nel modello va indicata la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva.
Fonte: FiscoOggi
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