29 Dicembre 2020
Acquisto veicoli in uso promiscuo: no alla detrazione integrale dell’Iva
Non è possibile beneficiare della detrazione integrale dell’Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego di autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, tramite autofatturazione dell’Iva calcolata sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga, se l’operazione non è rilevante ai fini Iva, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l’utilizzo dei mezzi in questione. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 631 del 29 dicembre 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate a una società attiva nel settore dei prodotti per l’infanzia.
La società istante rappresenta di concedere autovetture aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti, tassando l’utilizzo “privato” del veicolo a titolo di fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del Tuir.
I veicoli vengono messi a disposizione a titolo gratuito, cioè senza pagamento di un corrispettivo specifico da parte dei dipendenti, e la società non può detrarre integralmente l’Iva relativa alle spese di acquisto e di impiego degli stessi, poiché, in base alle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 6/Dpf del 20 febbraio 2008, l’utilizzo promiscuo del veicolo aziendale può fruire della detrazione integrale, invece di quella forfetizzata prevista dalla norma, nella misura in cui l’uso personale dell’auto configuri una prestazione di servizi imponibile resa dall’azienda ai propri dipendenti.
Pertanto, la società si limita a detrarre l’Iva relativa all’acquisto dei veicoli e alle connesse spese di gestione nella misura del 40%, ai sensi dell’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del Dpr n. 633/1972.
A tal proposito, l’interpellante chiede se sia possibile beneficiare della detrazione integrale dell’Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo al personale dipendente, tramite autofatturazione dell’Iva calcolata sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga.
Come di consueto l’Agenzia, nel fornire il proprio parere, fa un’attenta disamina della normativa e prassi inerente l’argomento.
Innanzitutto, ricorda che l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto Iva riconosce nella misura del 40% l’ammontare di Iva detraibile relativa alle spese di acquisto e impiego dei “veicoli stradali a motore” utilizzati ad uso promiscuo: quindi la norma stabilisce, senza alcun dubbio, la percentuale di utilizzo di tali beni nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Passando poi alla lettura della risoluzione n. 6/Dpf richiamata dall’istante, emerge che tale limitazione non vale per i veicoli che:
- costituiscono l’attività propria dell’impresa
- sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente
- sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Lo stesso documento di prassi ha precisato, inoltre, che è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta anche nel caso di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo. In tal caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente l’attività di impresa, dal momento che si configura una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.
Nel caso in esame, chiarisce l’Agenzia, l’impiego dei veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti non rappresenta un’operazione rilevante ai fini Iva, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale per l’utilizzo dei mezzi in questione e quindi non è possibile beneficiare della detraibilità integrale dell’Iva.
In sostanza, la società istante non può detrarre integralmente l’Iva relativa ai veicoli utilizzati in uso promiscuo mediante autofatturazione, quale autoconsumo di servizi, dell’uso privato degli stessi, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, lett. a), del Dpr n. 633/1972.
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