Normativa e prassi

29 Dicembre 2020

Iva al 10% per il monitoraggio dei consumi di energia elettrica

Con la risposta n. 630/E del 29 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate, conferma, come sostenuto dall’istante, che costituiscono operazioni accessorie funzionali all’attività di fornitura di energia elettrica a uso domestico e, quindi, scontano la stessa aliquota Iva agevolata prevista per quest’ultima, il servizio di monitoraggio e la cessione/noleggio del “dispositivo utente” fornito dalla società ai propri clienti, affinché possano controllare costantemente l’energia consumata e la relativa spesa.

Il quesito è di una società fornitrice di energia elettrica a uso domestico che intende fornire ai propri clienti un servizio “abbinato” all’attività principale, che consentirà agli utenti di monitorare i loro consumi tramite un “portale web” e/o una “app”. L’istante descrive nel dettaglio le caratteristiche tecniche del sistema che andrà a realizzare.
Molto sinteticamente, il monitoraggio sarà possibile grazie all’installazione di un “dispositivo utente”, collegato a un misuratore “2G”, in grado di trasmettere in tempo reale le informazioni ricevute sui consumi del cliente che, tra l’altro, potrà verificare, all’istante, i consumi giornalieri effettuati confrontandoli con periodi precedenti e predisporre soglie di consumo.

La società elettrica aggiunge che nella prima fase di commercializzazione del servizio, il portale web e l’app saranno sviluppate e gestite da un terzo soggetto, ma con riaddebito dei costi sostenuti all’istante. Successivamente la società gestirà il servizio autonomamente con un proprio portale web e corrispondente app.

Il “dispositivo utente”, la cui installazione è propedeutica all’attivazione del servizio di monitoraggio, potrà essere acquistato o noleggiato dall’utente. Per questo la società ha previsto la predisposizione di due diverse tipologie di contratto: di cessione o di noleggio. In entrambi i casi è specificato che il servizio di monitoraggio potrà essere prestato soltanto a favore di chi si avvale della fornitura di energia elettrica, quindi, con la risoluzione di quest’ultima cessa anche il servizio di monitoraggio.
Inoltre, il “dispositivo utente” e il servizio di monitoraggio rappresentano un unico “prodotto”, non sono vendibili/usufruibili separatamente e sono connessi e dipendenti dal contratto di fornitura di energia sottoscritto dal cliente.
Infine, il noleggio e il monitoraggio verranno fatturati in quote mensili all’interno della bolletta mensile relativa ai consumi del periodo, l’acquisto del misuratore sarà invece fatturato per intero separatamente, mentre il servizio di monitoraggio verrà fatturato insieme alla fornitura di energia elettrica in bolletta.
In conclusione, l’istante chiede se, ai fini Iva, il servizio di monitoraggio e il contratto di cessione/noleggio del “dispositivo utente” possano essere considerate operazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica per uso domestico e, quindi, con aliquota Iva al 10% secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del decreto Iva, in base al quale le cessioni “o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale”.

In pratica, ai fini della soluzione del quesito proposto occorre valutare se la prestazione “aggiuntiva” offerta dalla società possa essere considerata “accessoria” all’attività principale da questa svolta (fornitura di energia) o autonoma con conseguente applicazione dell’aliquota Iva prevista per quel tipo di operazione.
Il punto di partenza, quindi, è definire il concetto di “accessorietà”. Semplificando molto, occorre verificare se il caso rientra tra le ipotesi per le quali più operazioni complesse possano essere considerate sotto il profilo economico-funzionale un unicum inscindibile. Le operazioni accessorie concorrono, pertanto, alla formazione della base imponibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquota Iva.

L’Agenzia delle entrate e la giurisprudenza nazionale ed europea sono intervenute in molteplici occasioni sull’argomento. In particolare, con la risoluzione n. 337/2008 l’amministrazione finanziaria ha precisato che le operazioni sono considerate accessorie quando:

  • integrano, completano o rendono possibile l’operazione principale
  • sono effettuate dallo stesso soggetto che esegue l’operazione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo conto e a sue spese
  • sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale.

L’ipotesi si realizza se la prestazione principale e quella accessoria hanno un unico obiettivo congiuntamente, offrendo al cliente il miglior risultato possibile. Non basta che la seconda renda possibile o più agevole la prima, devono costituire un unicum economico.
Sulla stessa linea la Corte di giustizia europea, secondo la quale “Una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
Sempre per il giudice comunitario può essere considerato indicatore di accessorietà la determinazione di un prezzo unico per entrambe le prestazioni.
È fondamentale, insomma, in ogni caso, accertare, sulla base delle circostanze di fatto, l’effettivo interesse economico del cliente all’acquisto o meno di operazioni autonome, funzionalmente distinte tra loro.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ritiene, come l’istante, che il monitoraggio dei consumi offerto al cliente possa essere considerato un servizio accessorio alla prestazione principale di fornitura di energia elettrica, perché ad essa strettamente connesso e funzionale. Il suo acquisto integra e rende più fruibile la fornitura di energia elettrica, garantendo non solo il controllo in tempo reale dei consumi effettuati, ma anche l’accesso ad altri servizi che assumono rilievo se utilizzati contestualmente, con lo scopo di ottenere un miglior efficientamento energetico e risparmio di spesa. È irrilevante che nella prima fase l’istante si rivolga per il supporto informatico a un terzo, visto che ne sostiene in concreto i costi quale effettivo prestatore del servizio.
Il legame tra le due attività è provato anche dalla contestuale cessazione del monitoraggio in concomitanza con la recessione dal contratto di fornitura elettrica.
Per la stessa ratio, anche l’acquisto/noleggio del “dispositivo utente” deve considerarsi operazione accessoria alla prestazione principale, perché consente al consumatore di usufruire di un servizio migliore nel suo complesso.

In conclusione, per l’Agenzia, può essere applicata l’aliquota del 10% anche al nuovo servizio di monitoraggio dei consumi offerto dall’istante ai clienti e all’acquisto o noleggio del relativo necessario dispositivo.

Iva al 10% per il monitoraggio dei consumi di energia elettrica

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