30 Novembre 2020
Cashback: arrivano in GU condizioni e regole di accesso
Approda nella Gazzetta ufficiale n. 296 di sabato 28 novembre 2020, il Dm n. 156 del 24 novembre del ministero dell’Economia e delle Finanze, che, in applicazione dell’articolo 1, commi da 288 a 290, della legge di Bilancio 2020, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell’aderente che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici. Il cashback, il sistema, predisposto e gestito PagoPa Spa, nell’ambito della piattaforma tecnologica, che raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all’AppIO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, sarà a regime dal 1° gennaio 2021. Il periodo sperimentale, in base al decreto n. 156, è compreso tra la data di avvio, identificata e resa pubblica mediante provvedimento del Mef, e il 31 dicembre 2020 e il primo rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
L’adesione al cashback
L’adesione al programma è esclusivamente su base volontaria. La partecipazione inizia al momento della prima transazione effettuata tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall’aderente, che, in qualsiasi momento, può effettuare la cancellazione dal programma nell’AppIO o nei sistemi a disposizione, con conseguente perdita di diritto a concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento.
Il contribuente che intende aderire al programma registra nell’AppIO o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali vuole per effettuare gli acquisti. In caso di registrazione al programma di una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPa Spa, il contribuente riceve gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso.
Il contribuente, all’atto della registrazione, deve essere maggiorenne e residente in Italia e dichiarare di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.
I rimborsi
Agli aderenti al programma viene attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con riferimento ai periodi:
- 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021
- 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021
- 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022
Per ciascun periodo accedono al rimborso solo aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. Il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione, fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.
I rimborsi, che sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo, sono in ogni caso determinati su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.
Tali previsioni si applicano anche nel periodo sperimentale compreso tra la data di avvio, identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Mef del provvedimento del ministero, e il 31 dicembre 2020. Nella fase sperimentale, si tiene conto delle transazioni fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione e accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro.
Il primo rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
Il decreto, all’articolo 8, prevede anche un rimborso speciale per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro. A parità di numero di transazioni effettuate è prioritariamente collocato in graduatoria l’aderente la cui ultima transazione riporta una marca temporale precedente l’ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.
I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ogni periodo.
I rimborsi vengono erogati sul codice Iban dell’aderente, indicato al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo. Dato l’elevato numero dei pagamenti e dei tempi di erogazione viene autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap Spa sul quale, in prossimità di ciascuna scadenza di pagamento e in base all’effettivo fabbisogno finanziario, il Mef trasferisce l’importo dei rimborsi complessivamente spettanti, per consentire a Consap Spa la successiva erogazione ai beneficiari.

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