6 Ottobre 2020
“Calo di fatturato” in un consorzio, vale il mese di emissione della fattura
Nell’ambito di un consorzio, per calcolare la riduzione del fatturato che dà diritto al contributo a fondo perduto Covid-19 (articolo 25, comma 3, Dl n. 34/2020), si deve tener conto delle fatture emesse nel mese di aprile delle due annualità da confrontare, a prescindere dalla circostanza che il conferimento effettivo da parte delle imprese consorziate avvenga in mesi diversi. È in sintesi la precisazione fornita dall’Agenzia con la risposta n. 450 del 6 ottobre 2020.
L’istante precisa che, in base al regime speciale per gli agricoltori e attività agricole connesse (articoli 34 e 34-bis del Dpr n. 633/1972), i passaggi dei prodotti alle cooperative o altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
Poiché il consorzio effettua il pagamento a 60 giorni, si realizza un differimento temporale di due mesi rispetto al mese di effettivo conferimento del prodotto. L’istante, quindi, ritiene che si debba far coincidere il calo del fatturato al mese in cui è avvenuto il conferimento materiale da parte di ognuno dei soci al consorzio.
L’Agenzia ricorda il quadro normativo e di prassi sul contributo a fondo perduto erogato direttamente dalle Entrate a sostegno di alcune categorie colpite dall’emergenza epidemiologica.
Tale contributo, secondo quanto previsto dal Dl “Rilancio” (articolo 25 del Dl n. 34/2020) andrà a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, in presenza delle seguenti condizioni:
- l’ammontare di ricavi e compensi del 2019 non deve essere superiore a 5 milioni di euro
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Le circolari n. 15/2020, n. 22/2020, n. 25/2020 hanno poi fornito chiarimenti sulla fruizione del contributo.
In relazione alle modalità di determinazione del calo del fatturato, con la circolare n. 15/E ha chiarito che al fine di verificare la riduzione richiesta per il beneficio, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).
Inoltre, la circolare n. 22/E ha precisato che “I consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame inconsiderazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all’articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti”.
Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che “nel caso di appalti con SAL intermedi, al fine di tener conto di quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio […] Andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente”.
Alla luce del quadro delineato, l’Agenzia precisa che, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato nel caso in esame, si deve tener conto delle fatture emesse nel mese di aprile a prescindere dalla circostanza che il conferimento effettivo da parte delle imprese consorziate avvenga in mesi diversi.
L’Agenzia, infine, ricorda che se l’istante è assimilabile ai consorzi fra imprese che ribaltano sulle consorziate i propri proventi e oneri, al fine di evitare una duplicazione del beneficio, non potrà fruire del contributo a fondo perduto in esame, accessibile in tal caso dalle singole imprese che fanno parte del consorzio, come chiarito anche dalla citata circolare n. 22/2020.
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