Normativa e prassi

6 Ottobre 2020

La “sovrapposizione” di emergenze conduce al contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate, con la riposta n. 449 del 6 ottobre 2020, conferma che, in presenza degli altri requisiti richiesti, può richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” il contribuente domiciliato in un Comune in stato di emergenza per eventi calamitosi alla data della dichiarazione dell’emergenza da Covid-19.

La società istante, dopo avere premesso di avere il domicilio in un territorio che al momento della conclamata emergenza da coronavirus si trovava già in emergenza per altri eventi, fa presente di aver trasmesso, il 19 giugno 2020, “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). Il Comune, infatti, è presente nell’elenco, indicativo e non esaustivo, dei luoghi cui è stato riservato un particolare trattamento di favore rispetto alla norma generale, indicati nelle istruzioni al modello di richiesta dell’agevolazione.
Il 26 giugno, e prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento della domanda di accesso all’agevolazione, la società, rilevate alcune discrepanze tra le suddette istruzioni e un’ordinanza della Regione, presentava “Istanza di rinuncia al contributo a fondo perduto”.

Detto ciò, il contribuente chiede se il Comune del suo domicilio possa essere riconosciuto come colpito da evento calamitoso il cui stato di emergenza era in atto al del 31 gennaio 2020 e se, in tal caso, ci sia ancora spazio per l’attribuzione del contributo con una nuova istanza trasmessa entro il 13 agosto 2020.
Secondo l’istante, l’elenco contenuto nelle istruzioni allegate al modello dell’istanza è un valido punto di riferimento che apre la strada al beneficio.

La risposta dell’amministrazione finanziaria richiama gli aspetti essenziali della norma agevolativa prevista dal decreto “Rilancio” per alcune categorie di contribuenti a sostegno della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. La misura prevede un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, a favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
Le condizioni di accesso al beneficio, sinteticamente, sono:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2020 l’ammontare dei ricavi o dei compensi non deve superare 5 milioni di euro
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il documento di prassi rimanda, in particolare, alla circolare n. 22/2020, nella quale viene precisato che, in deroga alla disposizione generale, possono accedere al contributo a fondo perduto anche i soggetti che, anche se non hanno registrato il calo di fatturato o di compensi, sono domiciliati nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora presenti alla data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19 (comma 4, articolo 25, Dl n. 34/2020). In tal caso, per usufruire dell’agevolazione:

  • il domicilio fiscale o la sede operativa deve essere nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso
  • gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, come da delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020)
  • il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale era stabilito in tali luoghi, dal verificarsi della calamità originaria.

L’Agenzia, inquadrato il dettato normativo e di prassi, precisa che la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei comuni. Pertanto, nel presupposto che il Comune dell’istante sia incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020», l’Agenzia ritiene che l’istante possa usufruire del contributo a fondo perduto, secondo le percentuali fissate dal comma 5 del richiamato articolo 25, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

La “sovrapposizione” di emergenze conduce al contributo a fondo perduto

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Novembre 2025

Come presentare il modello AA5/6, le novità per enti e associazioni

In caso di cambio del rappresentante legale, il modello andrà presentato all’ufficio dell’Agenzia competente per domicilio fiscale, o inviato con raccomandata, Pec o tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” L’Agenzia rafforza il controllo e la trasparenza nel processo di attribuzione del codice fiscale e nella gestione delle variazioni anagrafiche dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Analisi e commenti 17 Novembre 2025

Le immobilizzazioni immateriali (1), regole contabili in aggiornamento

Restyling al principio contabile Oic 24. In attesa della versione definitiva, una guida in tre puntate per orientarsi tra disciplina civilistica e tributaria di questa voce dello stato patrimoniale Il principio contabile Oic24 detta i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, validi per le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.

Attualità 14 Novembre 2025

Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative

Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Attualità 14 Novembre 2025

Attenzione alle false comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute

Arrivano per posta elettronica e consigliano di versare commissioni elevate per evitare presunte possibili problematiche legate al riciclaggio di denaro Ulteriore segnalazione di phishing in circolazione.

torna all'inizio del contenuto